A tutela dei diritti del prestatore di  lavoro esistono varie norme speciali, di carattere imperativo. Per garanzia si intende il rafforzamento (sostanziale: es.: retribuzione; e giurisdizionale: es.: esecuzione di sentenze) della tutela di un interesse giuridicamente protetto. Accanto alle garanzie di tipo satisfattivo (funzione alimentare della retribuzione come da art. 36 Cost.) troviamo anche la tutela del contraente debole (il concetto di “debolezza” è basilare, perché vi si fa sempre riferimento: è la ratio di moltissimi articoli) e dell’effettiva godibilità della retribuzione stessa.

Una prima garanzia è quella dei normali diritti di credito, che rafforza la comune responsabilità patrimoniale (art. 2740).

I crediti del lavoratore per retribuzioni, per indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro, per mancata corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e per risarcimento danni in conseguenza di un licenziamento illegittimo sono assistiti in via principale dal privilegio generale sui beni mobili del datore (di secondo grado perché immediatamente dopo quelli per spese di giustizia) ; in via sussidiaria da privilegio sugli immobili, se l’esecuzione sui beni mobili è stata infruttuosa, che l’art. 2776 dispone in questo ordine:

Crediti per TFR e indennità di mancato preavviso

Crediti di lavoro

Crediti dello Stato

Crediti chirografari

La speciale tutela del privilegio: essa è la più antica garanzia della retribuzione che si rifà al principio del sostentamento dell’art. 36 Cost. L’art. 1676 c.c. prevede la c.d. azione diretta di rivalsa, secondo cui nel contratto di appalto il prestatore di lavoro dipendente dell’appaltatore può rivalersi, per i propri crediti sul committente (appaltante) e fino alla concorrenza dei debiti di costui verso l’appaltatore; questa tutela è stata ultimamente rafforzata prevedendo tra committente e appaltatore una responsabilità solidale, entro i limiti di un anno dalla cessazione dell’appalto, per tutti i crediti retributivi ed assistenziali dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti. Decorso l’anno, resta operante solo il rimedio dell’art. 1676 c.c.

 

La tutela dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali. La garanzia del TFR e degli altri crediti di lavoro

I privilegi si applicano anche in caso di fallimento. I crediti maturati durante l’esercizio provvisorio, in quanto “crediti della massa”, sono al primo posto tra i diritti sulla liquidazione dell’attivo patrimoniale (c.d. prededuzione).

Poiché spesso in caso di fallimento l’attivo è inconsistente, e stante la funzione alimentare della retribuzione, la CE ha emanato la direttiva n° 987 del 1980, attuata in due tempi (l’Italia era stata, infatti, condannata per mancata attuazione):

Legge 297 del 1982: istituzione, presso l’INPS, come gestione separata ed autonoma dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di un Fondo di Garanzia, a carico delle imprese, avente come lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in casi di insolvenza e di inadempienza nel pagamento del TFR. IL Fondo è tenuto ad eseguire il pagamento del trattamento insoluto entro 60 giorni.

Nel 2° intervento il D.Lgs. 80 del ’92 ha addossato allo stesso Fondo la garanzia di tutti i crediti diversi dal TFR, anche se copre solo i crediti degli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro ed entro un certo massimale ( tre volte il trattamento massimo mensile di integrazione salariale).

Il lavoratore può rifarsi al Fondo nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria. Negli altri casi potrà usufruirne solo dopo che sia apparsa chiara l’insufficienza del patrimonio aziendale. La garanzia si prescrive in un anno.

La direttiva n° 74 del 2002, infine, ha modificato la n° 80 in parte. E’ previsto che  un lavoratore, che svolge la sua attività in Italia, se è dipendente di un’azienda che svolge la sua attività in almeno due Stati, può ricorrere al Fondo a tutela dei suoi crediti salariali.

 

I vincoli alla destinazione del credito

Garantiscono il lavoratore non più contro i debitori, ma contro i creditori.

La legge stabilisce l’assoluta indisponibilità degli assegni familiari, mentre i crediti per stipendio, salario, anzianità e indennità sono pignorabili, anche se nella misura di un quinto. Secondo l’art. 2117 i fondi speciali di previdenza, costituiti a livello aziendale e accantonati dall’imprenditore a beneficio dei dipendenti, anche senza contribuzione da parte loro, sono vincolati nella loro destinazione.

Le somme dovute al lavoratore a titolo di retribuzione o altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro anche a causa di licenziamento possono essere pignorate per crediti alimentari (art. 545, co. 3, c.p.c.) nella misura autorizzata dal giudice competente per materia e inoltre possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato alle Province e ai Comuni e in ugual misura per ogni altro cre¬dito (art. 543, co. 4, c.p.c.).

Lo stesso limite del quinto si applica alla cessione del credito per retribuzioni che il lavoratore voglia effettuare a favore di propri creditori o anche a favore del datore di lavoro per debiti derivanti dal rapporto.

 

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