Si è detto in precedenza che il decreto rinvia alle leggi regionali il compito di dettare la disciplina relativa ai tre modelli di apprendistato. Solo che, per ciò che concerne il terzo modello di apprendistato (acquisto di diploma o percorsi di alta formazione) non è previsto alcun vincolo per la legislazione regionale, mentre per i primi due modelli il D. Legs. 276 ha fissato una serie di criteri e principi direttivi che la limitano. Innanzitutto il tetto delle ore lavorative deve essere congruo rispetto al conseguimento delle qualifiche professionali indicate nel contratto (minimo per il primo modello, almeno 120 ore per il secondo).In secondo luogo i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sono investiti del compito di determinare le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standars fissati dalle Regioni competenti.

Infine, per entrambi i modelli, all’apprendista sarà riconosciuta una qualifica professionale ai fini contrattuale che sarà registrata sul libretto formativo e sarà affidato ad un tutor aziendale in possesso di formazione e competenze adeguate.

La L. n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’apprendistato introdotta nel 2003, intervenendo sia sul secondo (apprendistato professionalizzante) sia sul terzo tipo (apprendistato specializzante), lasciando invece tuttora inutilizzabile il primo.

Le novità per l’apprendistato professionalizzante riguardano la durata minima e la formazione. Sul primo versante, l’art. 23 co. 1, della L. n. 133, modificando l’art. 49, co. 3, D.Lgs. 276/2003, ha soppresso la previsione legale sulla durata minima, (non inferiore a due anni), ora rimessa in via esclusiva alla contrattazione collettiva, con il solo limite legale della durata massima di sei anni, restando la determinazione della durata comunque interdetta alle parti. Con riferimento al profilo formativo, l’art. 23, co. 2, ha poi introdotto nell’art. 49 il comma 5 ter, il quale prevede il c.d. “canale parallelo”, e cioè un percorso formativo interamente disciplinato dalla contrattazione collettiva ovvero dagli enti bilaterali ove gestito dal datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi competenza delle regioni. Su tale disposizione sono stati proposti ricorsi alla Corte Costituzionale da alcune regioni che lamentano la violazione dell’art. 117, co. 4 Cost., rientrando la disciplina della formazione professionale, anche in apprendistato, nella loro competenza residuale.

Per quanto attiene all’apprendistato specializzante, il comma 3 dell’art. 23, in primo luogo ne estende l’utilizzabilità al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in tal modo coprendo l’intero segmento del sistema universitario. Viene poi prevista, con una modifica del successivo comma 3 dell’art. 50, la possibilità di attivare tale tipologia di apprendistato anche «in assenza di regolamentazioni regionali», in base ad una convenzione stipulata direttamente dal datore di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Pure su tale previsione pendono ricorsi su iniziativa regionale alla Corte Costituzionale. La terza novità afferisce alla disciplina dell’apprendistato specializzante, al quale viene estesa, con l’ultimo inciso inserito nel comma 3 dell’art. 50, quella del professionalizzante, con un esplicito rinvio all’art. 49, comma 4, nonché il sistema di incentivi disciplinato dall’art. 53.

L’art. 23 co. 5 della L. 133, infine, porta avanti l’operazione di abrogazione esplicita della vecchia disciplina, tuttora in vigore ove compatibile con il nuovo apprendistato, abrogando cinque disposizioni, e cioè:

– l’art. 4 L. n. 25/1955 sulla visita sanitaria preassuntiva degli apprendisti;

– con riferimento al D.P.R. n. 1668/1956, l’art. 21, sull’informativa semestrale alla famiglia; l’art. 24. co. 3, sulla comunicazione dei nominativi degli apprendisti qualificati e non, al termine del quinquennio. e il successivo co. 4, sulla comunicazione dei nominativi degli apprendisti 18enni non qualificati;

– infine, l’art. 1 D.M. 7/10/1999, sulla comunicazione alle Regioni dei nominativi degli apprendisti e del tutore aziendale per la formazione esterna.

 

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