Nell’ambito dell’art. 1, la stessa L. n. 877 ha dettato le norme sulla disciplina del rapporto e sulla prestazione e la retribuzione del lavoro a domicilio.

Per ciò che concerne la prestazione, la legge esclude l’ammissibilità dell’esecuzione “di lavoro a domicilio che comportino sostanze nocive o pericolose”; è inoltre vietato affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno a tutte quelle aziende che, per riorganizzazione, conversione o ristrutturazione, abbiano disposto licenziamenti oppure sospensioni del lavoro.

Non essendo possibile la determinazione dell’orario di lavoro, l’unica forma idonea di retribuzione è il cottimo (più precisamente cottimo pieno), che fa riferimento esclusivo alla quantità prodotta.

Se l’imprenditore committente affida una quantità di lavoro tale da procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro, il lavoratore a domicilio è obbligato ad astenersi da attività (effettuate per conto proprio o per conto terzi) concorrenziali in danno dell’imprenditore.

La legge ha stabilito che l’impiego dei lavoratori a domicilio avvenga esclusivamente previo inoltro agli organi istituiti dalle Regioni di un’apposita richiesta per l’impiego di un’apposita richiesta, che può essere nominativa; va detto che queste previsioni sono superate dalla riforma dei servizi per l’impiego (Cap. decimo).

Il contratto di lavoro a domicilio è uno dei rari contratti di lavoro in cui assume rilievo l’obbligo di tenere una documentazione scritta idonea a fornire attestazione (anche a fini probatori) dei dati in essa riportati. Infatti, a titolo protettivo, l’imprenditore committente deve tenere un registro nel quale vanno trascritti nominativi e domicili dei lavoratori, tipo e quantità di lavoro, la misura della retribuzione; il lavoratore a domicilio, invece, deve essere munito di un speciale libretto di controllo sul quale l’imprenditore dovrà scrivere o sottoscrivere il contenuto del contratto di lavoro, data e orario di consegna del lavoro da eseguire, qualità e quantità del lavoro, misura della retribuzione ed eventuali anticipazioni.

E’ prevista l’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela previdenziale e di assegni familiari, con l’esclusione dell’integrazione salariale.

 

Lascia un commento