Il decreto legislativo 23 del 2015, pur muovendosi nel solco che era stato tracciato dalla “riscrittura” dell’articolo 18 della legge 300 del 1970, si differenzia e si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali, in quanto: a) riduce ulteriormente le ipotesi in cui è applicabile la tutela reale; b) determina la misura della tutela indennitaria esclusivamente con riferimento al dato dell’anzianità di servizio, eliminando qualsiasi discrezionalità del giudice nella quantificazione dell’indennizzo spettante.

Da ciò si desume un preciso convincimento da parte del legislatore: il convincimento, cioè, secondo il quale una tutela del posto di lavoro meno rigida, e che garantisca maggiori certezze nella determinazione dei costi derivanti dal licenziamento, può essere uno strumento idoneo a “rafforzare” le “opportunità di ingresso nel mondo del lavoro di coloro che sono in cerca di occupazione” e, in particolare, a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato. La strategia complessiva evidenzia in modo chiaro una evoluzione tendente ad abbandonare l’idea della job property, ossia di una proprietà individuale del posto di lavoro, sostituendo la conseguente perdita di sicurezza da parte del lavoratore con un nuovo modello di protezione riconducibile all’idea di flexicurity.

Flexicurity che, però, presuppone, come necessario bilanciamento della flessibilità nel rapporto di lavoro, la realizzazione di una efficace rete di sicurezza nel mercato del lavoro, attraverso la predisposizione di efficienti sistemi integrati di sostegno del reddito, di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro.

Il nuovo regime di tutela trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. La legge fa riferimento non a tutti i lavoratori, bensì ai lavoratori “che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri”. Restano, quindi, esclusi i dirigenti, in coerenza con la tendenza più generale a non ricomprendere questa particolare categoria di collaboratori dell’impresa nell’ambito di applicazione della disciplina dei licenziamenti.

Tuttavia, va ricordato che a quella tendenza generale sono previste eccezioni, essendo state estese al dirigente la disciplina del licenziamento nullo e quella dei licenziamenti collettivi. Ne deriva che quelle discipline continuano ad essere applicate anche ai dirigenti che siano assunti dal 7 marzo 2015 in poi. Il nuovo regime di tutela trova, inoltre, applicazione, nel caso vengano “stabilizzati” lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di apprendistato, anche ove trattasi di contratti in corso di esecuzione alla data del 7 marzo 2015.

Per lavoratori “stabilizzati” si intendono quei lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato che venga convertito in contratto a tempo indeterminato e con un contratto di apprendistato che prosegua anche dopo la fine del periodo di apprendistato. Infine, allo scopo di favorire la crescita delle piccole imprese, la nuova disciplina è applicabile anche ai lavoratori vecchi assunti, nel caso in cui tali imprese, procedendo a nuove assunzioni a tempo indeterminato, raggiungano la “soglia” del numero di occupati che individua le imprese di maggiori dimensioni.

 

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