La formazione del consenso per la contrattazione collettiva del pubblico impiego
L’A.R.A.N. ha la rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni.
Il legislatore ha stabilito che l’a.r.a.n. sottoscrive i contratti collettivi quando sull’ipotesi di accordo aderiscono organizzazioni sindacali che rappresentano almeno l’il 51% dei dipendenti con media tra dato associativo e dato elettorale del comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.
Questa scelta consente di superare gli inconvenienti di un’eccessiva frammentazione del sindacalismo dei pubblici dipendenti e garantisce la stipulazione e rinnovo dei contratti collettivi, anche in presenza di estese posizioni di dissenso.
L’adozione di quel modello non viola il principio della libertà sindacale perché quel principio deve essere contemperata con il necessario perseguimento dell’interesse pubblico all’andamento delle pubbliche amministrazioni ( art. 97 Cost.).
La specialità della contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti
La contrattazione collettiva del pubblico impiego differisce dalla contrattazione collettiva dell’impiego privato perché non compone un conflitto fra capitale e lavoro, ma tende all’equilibrato contemperamento fra l’interesse pubblico e quello privato dei dipendenti.
Resta confermata l’impossibilità di configurare il contratto collettivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni come atto di autonomia privata
Le procedure per l’interpretazione dei contratti collettivi e per la soluzione delle questioni relative alla loro validità ed efficacia
In relazione alla speciale funzione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, la legge attribuisce, qualora insorgano controversie sull’interpretazione di quest’ultima, alle parti stipulanti potere di definire consensualmente il significato della clausola controversa. È questo un caso di interpretazione autentica esclusa per il contratto collettivo dei dipendenti da privati datori di lavoro.
La legge prevede altresì una particolare procedura per il caso in cui sorga una controversia individuale per la quale necessario decidere una questione concernente l’efficacia o di interpretazione del contratto nazionale sottoscritto dall’A.R.A.N.
Quando è stata proposta una di quelle questioni pregiudiziali, il giudice ordinario dispone, con ordinanza non impugnabile, la comunicazione all’A.R.A.N.
L’A.R.A.N. deve convocare le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo della cui interpretazione, efficacia e validità si discute, per verificare il la possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica ovvero la modifica della clausola controversa.
Se l’accordo si raggiunge, il testo dell’accordo è trasmesso alla cancelleria del giudice a quo.
Se non interviene l’accordo, il giudice decide con sentenza soltanto sulla questione pregiudiziale e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruttoria o per la prosecuzione della causa.
La sentenza che decide la questione pregiudiziale è impugnabile con ricorso per cassazione, la notifica del quale determina la sospensione del processo. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche dall’A.R.A.N. e dalle organizzazioni sindacali firmatarie.