Il contratto di lavoro subordinato dà vita ad un rapporto di durata, nel quale le obbligazioni delle parti non sono adempiute uno actu, istantaneamente, bensì in maniera continuativa nel tempo. Tale caratteristica implica la previsione di una pluralità di situazione giuridiche, aventi ad oggetto diritti ed obblighi, poteri e soggezioni, che sono volte a garantire che il contratto possa conservare la sua funzionalità nel corso della sua esecuzione. In particolare, dalla conclusione del contratto di lavoro deriva l’attribuzione al datore di lavoro del potere direttivo.

Il potere direttivo, che è espressione del più ampio potere dell’imprenditore di organizzare l’impresa, è un potere giuridico e non di mero fatto, al quale corrispondono i doveri del lavoratore di osservanza (od obbedienza) e di diligenza. Deriva, inoltre, direttamente dal contratto di lavoro l’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore. Connesso al potere direttivo è il potere di controllo, funzionale a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni del lavoratore, ed il potere disciplinare, funzionale alla irrogazione di specifiche sanzioni volte a punire gli inadempimenti.

Si tratta di poteri che conferiscono una posizione di supremazia al datore di lavoro, in quanto creditore della prestazione. Questi poteri, tuttavia, incidono non solo sui contenuti economico-patrimoniali del rapporto, bensì anche, e soprattutto, sulla persona del lavoratore, perché questa non può essere superata dalle energie lavorative. Per questa ragione, il riconoscimento di tali poteri è, anzitutto, subordinato all’osservanza di limiti, obblighi o divieti, che sono posti a tutela dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà, la dignità, la riservatezza, la sicurezza e la salute.

Speciali tutele e garanzie, infine, assistono la retribuzione, diritto sociale fondamentale e principale prestazione spettante al lavoratore per effetto del contratto di lavoro, nonché gli altri diritti di contenuto patrimoniale ad esso collegati. È da ricordare, infine, che il “bilanciamento” tra poteri dell’imprenditore e diritti del lavoratore è storicamente variabile, poiché dipende da una pluralità di fattori (economici e sociali) che incidono sul sentire comune e sulle scelte di politica del diritto.

 

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