Per i lavoratori dipendenti da privato o enti pubblici economici, la tutela previdenziale è realizzata dal regime generale gestito dall’INPS.
La tendenza all’espansione del regime generale è stata realizzata anche con l’adozione del regime sostitutivo dei dirigenti di azienda industriali gestito dall’INPDAI (istituto nazionale di previdenza dei dirigenti industriali) che è stato ormai soppresso. Quindi anche i dirigenti delle azienda industriali sono iscritti al regime generale.
All’INPS non è però affidata la tutela dei lavoratori subordinati dipendenti da privarti.
Esistono infatti regimi speciali gestiti da enti diversi dall’INPS, che riguardano particolari categorie di lavoratori subordinati, per i quali la tutela è disciplinata in maniera parzialmente diversa.
I regimi speciali possono infatti essere: esclusivi, sostitutivi o integrativi.
Così, ad esempio, un regime esclusivo è INPDAP, che realizza una tutela per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei dipendenti civili e militari dello stato, nonché del personale degli enti locali e degli enti di diritto pubblico.
Ma la diversità rispetto all’INPS è ormai molto attenuata dato la tendenza all’omogeneizzazione delle tutele previdenziali, che comporta l’assoggettamento di tutte le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti alle stesse regole dettate per l’INPS.
Sono poi anche per effetto dell’omogeneizzazione stati soppressi i regimi sostitutivi di quello generale istituiti per singole aziende.
Restano invece i regimi sostitutivi dei giornalisti iscritti nell’INPGI (istituto nazionale di previdenza dei giornalisti professionali) , e per i lavoratori dello spettacolo iscritti nell’ENPALS (ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo).
Altri regimi speciali sono gestiti dall’INPS per i lavoratori autonomi , mentre per i liberi professionisti abbiamo una tutela gestita da casse di previdenza categoriale.
A questi va aggiunto EPAP ossia l’ente di previdenza assistenza pluricategoriale che gestisce la tutela dei professionisti per i quali non vi era un apposito regime.
I regimi integrativi realizzano invece una tutela che si aggiunge a quella generale e così rappresentano una mutualità.
Una organizzazione amministrativa così articolata e la diversità di discipline non sempre sono giustificate da esigenze obiettive, ma spesso derivano da ragioni contingenti.
Passi importanti verso una unificazione dei trattamenti sono stati compiuti dalla eliminazione dei regimi pensionistici esclusivi dei banchi meridionali (banco di Sicilia e banco di Napoli), che sono stati trasformati in regimi e fondi integrativi a seguito del trasferimento nel regime generale gestito dall’INPS di tutte le posizioni già accese presso di loro.
Ricongiungimento e totalizzazione dei periodi di contribuzione presso regimi diversi
I regimi esclusivi, speciali e sostitutivi, dei lavoratori dipendenti da privati si pongono in alternativa al regime generale, ma non ne escludono mai la competenza, posto che ha carattere residuale.
Ed infatti quando in tali regimi non si verificano i presupposti per il sorgere del diritto a prestazioni previdenziali , la posizione del soggetto. protetto viene riconosciuta nel regime generale.
Detto principio è rafforzato dall’art 1 L.29/1979 e dall’art 1 D.Lg 184/97, che prevedono il ricongiungimento dei contributi versati nei regimi speciali sostitutivi, senza oneri per gli interessati, nonché dalla totalizzazione .
La totalizzazione infatti consente di utilizzare le anzianità contributive non coincidenti e di durata non inferiore a 6 anni, per il raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti per il sorgere del diritto a pensione di anzianità, vecchiaia, inabilità o superstiti.
Ma la corte pur dichiarando l’illegittimità della mancata previsione della facoltà di scelta fra ricongiunzione e totalizzazione ha escluso che nel nostro ordinamento la totalizzazione abbia carattere generale (poiché la scelta spetta al legislatore).
L’esercizio di essa non richiede oneri per chi lo esercita. Il lavoratore così dovrà presentare la domanda all’ente previdenziale dove è iscritto (è punto di riferimento per determinare la decorrenza dei trattamenti pensionistici).
L’art 2 L. 29/79 prevede anche la ricongiunzione dei periodi contributivi risultanti nel regime generale a quelli maturati nei regimi special, ma in tal caso esso è a titolo oneroso.
Stessa facoltà è prevista dalla L. 45/90 per consentire ai liberi professionisti di ricongiungere le varie attività lavorative svolte.
Ciò colma il vuoto lasciato dalla L. 29/79.
I soggetti protetti
La tutela previdenziale realizzata dal regime generale dell’invalidità, si estende a tutti coloro che abbiano compiuto la l’età di 14 anni e prestino lavoro retributivo alle dipendenze altrui.
Peraltro la Corte cost. ha ravvisato un contrasto delle norme di legge, che limitavano la tutela del previdenziale ai lavoratori che prestano la loro attività in Italia, con l’art 35 cost.
Il vuoto determinato da tali sent. è stato poi colmato con dalla L. 198 /1987 che disciplina anche gli aspetti previdenziali del lavoro italiano all’estero, quando viene svolto in paesi non comunitari e con i quali siano state stipulate convenzioni.
Quella dell’invalidità è una forma di tutela che ha estensione generale ,senza limitazioni.
Così si può capire come l’unica limitazione posta, ossia il compimento dei 14 anni, non sia in realtà un vero e proprio limite alle tensione della tutela.
Ed infatti la legge, vieta il lavoro ai minori di 14 anni, però stabilisce che se hanno effettivamente lavorato, hanno diritto alle prestazioni assicurative, attribuendo agli enti previdenziali così il diritto di esercitare rivalsa verso il datore .
Allo stesso modo la legge dispone che i contributi previdenziali siano dovuti anche per i lavoratori che continuino o inizino a svolgere un’attività lavorativa.
Così anche chi inizia a tarda età a lavorare può maturare diritti per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.
La corte infatti ha chiarito come l’obbligo dell’assicurazione alla prestazione dell’attività lavorativa e alla relativa retribuzione sussiste indipendentemente dal raggiungimento di ogni limite di età del lavoratore.