Il titolare di una pensione di inabilità che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continuativa, ha diritto ad un assegno mensile non reversibile. Mentre non è dovuto quando vi sia il ricovero in un istituto di cura o assistenza a carico della P.A. Inoltre esso non è cumulabile con l’analogo benefico previsto per gli invalidi a seguito di infortunio sul lavoro; ed è ridotto in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.
L’ assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità o ai supersiti per causa di servizio
La L. 22284 ha ,modificato la disciplina del 1965, andando a prevedere che l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità spetti anche quando,in assenza dei requisiti di contribuzione o di assicurazione,l’invalidità,l’inabilità o la morte risultino in rapporto causale diretto con la finalità di servizio;e a condizione che dallo stesso evento non sia derivato il diritto a rendita nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni privilegiate insorge anche in assenza dei requisiti di assicurazione ne di contribuzione stabiliti per le prestazioni ordinarie di invalidità, inabilità,morte.
Il rischio precostituito
Una questione molto importante era stata posta dalla giurisprudenza che negava il diritto a pensione di invalidità ai soggetto protetti che sarebbero potuti essere considerati invalidi. (= Rischio Precostituito).
Si giungeva a tale concezione in quanto si riteneva applicabile anche alla tutela previdenziale per invalidità l’art 1895 cc, il quale prevede la nullità del contratto di assicurazione quando il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Ciò è giustificato con il richiamo all’art 1886 cc, che dispone che si applichi alle assicurazioni sociali la disciplina dettata per quelle private.
La Corte dopo aver ritenuto dapprima infondata la questione ha poi risolto il problema stabilendo l’illegittimità cost. dell’art 10 del r.d.l. 636/39 che consentiva il sorgere del diritto a pensione di invalidità in caso di rischio precostituito.
Ora invece ola legge stabilisce che il diritto all’assegno preesiste al rapporto assicurativo,purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano intervenute nuove infermità
Dolo e colpa del soggetto protetto
Il soggetto protetto che si procuri dolosamente un invalidità non solo perde il diritto alla pensione, ma commette anche un reato.
È stato poi posto il problema se gli esiti invalidanti di un tentativo di suicidio facciano sorgere o no una pensione, e la soluzione prevalente è stata quella che ammette l’esistenza di u diritto a pensione, sulla base del fatto che il dolo è escluso dalla condizione di massima depressione psichica e il totale cedimento del suicida.
Mentre nessuna rilevanza negativa è attribuita alla colpa del soggetto. protetto cio perché:
la legge si limita a considerare solo l’ipotesi del dolo
poi perché vi sono anche molti altri fattoti che determinano il generarsi di malattie.
Alle stesse conclusioni la giurisprudenza giunge per i casi di etilismo,che spesso non è affatto volontario, ma legato a una deficienza psichica. Non escludendo però così i casi dolosi.
Reversione dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità
L’attribuzione delle prestazioni previste dalla L. 222/84 non è definitiva. La legge infatti in funzione dell’eventuale reinserimento del soggetto, prende in considerazione l’ipotesi che lo stato di invalidità e inabilità possano subire delle modificazioni nel tempo.
L’art 9 L. 222/84 prevede che il titolare può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità che è alla base dell’assegno.
In ogni caso l0ccertamento è obbligatorio quando risulta che il titolare dell’assegno abbia goduto di un reddito del lavoro subordinato o da lavoro autonomo superiore a 3 volte i trattamenti minimi di pensione.
Così se sono contestate condizioni ormai mutate è allora adottato il provvedimento della revoca del trattamento liquidato.
Mentre se si accerta un recupero che è solo parziale e vi sono ancora gli estremi per dare l’assegno allora la pensione di invalidità èn revocata ma viene riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità.
Per contro nel caso di aggravamento è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità.