Al contratto collettivo fa spesso riferimento la legge, richiamando, a volte il contratto collettivo stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo, a volte qualsiasi contratto.
Il codice civile, in materia di determinazione del periodo di ferie (art. 2109 cc.), di preavviso (art. 2118 cc.), di comporto per malattia (art. 2110 cc), dei criteri di appartenenza alle categorie professionali (art. 2095 cc.) o le leggi speciali, come quelle in materia di part time, fanno rinvio al contratto collettivo, assegnandogli una funzione integrativa della legge. I contratti collettivi che integrano la legge non esplicano efficacia per i datori di lavoro non iscritti (C. cost. 10/1955).
I contratti in apparenza peggiorativi e problema di costituzionalità. Alcune volte la legge rinvia ai contratti collettivi affidando una funzione in apparenza peggiorativa; se il contratto collettivo dovesse effettivamente sacrificare gli interessi dei lavoratori, si potrebbe dubitare della legittimità costituzionale della legge per contrasto con l’art. 35 co. 1 cost. che affida al contratto collettivo il compito della tutela del lavoro economicamente dipendente. Tuttavia, a dispetto dell’apparente funzione peggiorativa, il rinvio della legge ai contratti collettivi mira a realizzare interessi dei lavoratori, almeno di quelli disoccupati.
Determinazione delle ipotesi di fornitura di mano d’opera. In base a specifica legislazione, il contratto collettivo può determinare nuove ipotesi, oltre quelle previste direttamente dalla legge, d’impiego flessibile della mano d’opera. Le ipotesi cui la legge fa rinvio riguardano ora le forniture di mano d’opera, che costituiscono il presupposto del lavoro interinale o in affitto (artt. 1-11 d.lgs. 196/1997). In questa funzione il contratto collettivo amplia la sfera di impiego flessibile della mano d’opera da parte del datore, incentivando in tal modo l’occupazione, anche se con forme di lavoro precario e sottopagato.
Nei confronti dei lavoratori i contratti collettivi svolgono una funzione di tutela, in quanto, almeno nelle intenzioni, facilitano le assunzioni che potrebbero non aversi se il datore fosse costretto ad assumere direttamente anche con un contratto a tempo determinato.
Attribuzione di facoltà. Per i datori non si pone alcun problema di efficacia erga omnes fuori dall’art. 39 co. 4 cost., in quanto i contratti collettivi di cui stiamo parlando non impongono obblighi relativi allo svolgimento del rapporto; essi prevedono soltanto una facoltà attinente alla formazione del rapporto, quella dell’assunzione con contratti atipici d’impiego flessibile della mano d’opera. È vero che poi i datori devono assoggettarsi a determinati vincoli ma tali vincoli non rappresentano altro che una limitazione della facoltà concessa dai contratti collettivi, per volontà della legge, ai datori di lavoro.
Anche i lavoratori che liberamente accettano l’assunzione con contratto atipico di lavoro flessibile acconsentono poi a che venga inserita nel contratto individuale la regolamentazione, per aspetti peraltro marginali – salvo che nel part time – prevista dai contratti collettivi che autorizzano la stipulazione di contratti flessibili.
L’accordo gestionale come limitativo dei poteri del datore. Altra ipotesi di contratto collettivo in apparenza peggiorativo è l’accordo gestionale stipulato a conclusione della procedura d’informazione e di consultazione prevista dalla legge in una pluralità di materie (trasferimento di azienda, cassa integrazione, licenziamenti collettivi ed altre). In realtà, le limitazioni alle posizioni dei lavoratori derivano dall’esercizio del potere direttivo del datore, mentre l’accordo gestionale svolge la funzione opposta di limitare il potere del datore, a tutela quindi, e non a danno, dei lavoratori occupati.
L’accordo gestionale e sciopero nei servizi pubblici. Un’ipotesi speciale di contratto gestionale è il contratto collettivo di categoria per la specificazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure rivolte a limitare il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; espressione di un potere speciale conferito dalla stessa legge al datore di lavoro (c. cost. 268/1994); il contratto collettivo svolge la funzione di circoscrivere i limiti al diritto di sciopero, in modo tale che essi non vadano oltre quanto strettamente necessario al fine di garantire i diritti fondamentali degli utenti.