Per il diritto del lavoro, l’unica particolarità è l’art. 2078 del Codice Civile secondo il quale “gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge, se più favorevoli al prestatore di lavoro” (è un’integrazione e non una modifica, ed inoltre gli usi non prevalgono sui contratti individuali).
Il diritto del lavoro non deriva soltanto dal legislatore, ma anche dalla volontĂ politica: il diritto del lavoro ha una funziona solo ausiliaria della contrattazione collettiva.
In certi ambiti, quali la legislazione di sostegno dell’attività sindacale, il diritto del lavoro ha, invece, una funzione promozionale (di incentivazione).
L’autonomia collettiva è il potere d’autoregolamento degli interessi di gruppi o delle collettività professionali, che influenza la fonte di produzione legislativa. Le tecniche della recezione, della consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione del lavoro. Il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva si può sviluppare anche secondo il modello della c.d. legislazione di sostegno dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva, nel quale, viceversa, è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo dell’intervento della prima. In questo caso, la legislazione del lavoro ha una funzione promozionale, in quanto incentiva l’autonomia collettiva, e non più solo ausiliaria.