Il carattere dell’inderogabilità delle leggi in materia di lavoro svolge una funzione essenziale per garantire l’effettività delle tutele che le leggi stesse prevedono. Oggetto da tempo di discussione è l’ampiezza del ricorso alla norma inderogabile, tenuto conto che, già negli anni ottanta, la legislazione del lavoro era stata giustamente definita “alluvionale”, e nel tempo ha continuato a produrre una fitta rete di regole che disciplina in modo rigido ed uniforme tutti i profili del rapporto di lavoro.

Il diritto del lavoro aveva lasciato all’autonomia individuale delle parti un ruolo del tutto marginale nella definizione del regolamento contrattuale del rapporto di lavoro. Nel passaggio, quindi, al diritto del lavoro nell’economia globalizzata, la legge ha attribuito alcuni ulteriori spazi di disponibilità all’autonomia privata, sia per soddisfare esigenze di flessibilità dell’impresa, sia per tenere conto della ulteriore diversificazione dei modi di produrre e di lavorare, sia per dare rilievo ad interessi individuali del singolo lavoratore.

La prima tecnica utilizzata a questo scopo, ed ancora oggi diffusa, è quella definita della “deregolazione controllata”, con la quale il legislatore stesso attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge. Il legislatore ha, poi, riconosciuto anche all’autonomia individuale un rilevante potere dispositivo, prevedendo la possibilità di scegliere tra una pluralità di nuovi modelli di contratto di lavoro, che comportano l’applicazione di discipline parzialmente diverse (e meno rigide) rispetto alla disciplina generale.

Cosicché, le parti possono sottrarsi all’applicazione di talune delle disposizioni inderogabili previste dalla disciplina generale. Più recentemente, la rigidità di alcune disposizioni inderogabili è stata rivista ed attenuata direttamente dal legislatore, il quale, in particolare: ha modificato la disciplina delle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo, riducendo le ipotesi in cui trova applicazione la tutela cd. reale; ha modificato la disciplina che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, consentendo che in alcuni casi possa avvenire anche senza un preventivo accordo sindacale o una preventiva autorizzazione amministrativa; ha modificato la disciplina del mutamento delle mansioni, riducendo i limiti preesistenti, sia mediante l’estensione dello ius variandi del datore di lavoro, sia prevedendo ipotesi di derogabilità dei nuovi limiti ad opera tanto dell’autonomia individuale, quanto di quella collettiva.

 

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