Gli artt. 4, dedicato agli impianti audiovisivi (es. telecamere a circuito chiuso), e 6, concernente le visite personali di controllo, rientrano nella descritta linea di demarcazione del potere imprenditoriale e sono strutturati secondo una tecnica comune.
L’art. 4, dopo aver dettato un limite sostanziale, in forza del quale è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (co. 1), pone un’eccezione, consentendo l’istallazione e l’uso dei suddetti impianti quando essi siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, oppure dalla sicurezza del lavoro (co. 2). Dato che la finalità perseguita a mezzo dei suddetti impianti non è comunque quella di controllare l’attività dei lavoratori, le informazioni così raccolte non possono essere utilizzate al fine di contestare ai lavoratori comportamenti rilevanti come inadempimento degli obblighi lavorativi. Viene poi disposto un limite procedurale, comportante che tali forme di controllo possono essere validamente disposte soltanto ove l’esistenza delle causali di cui sopra sia attestata da un accordo sindacale stipulato con la rappresentanza sindacale aziendale (o unitaria), oppure, in mancanza, da un provvedimento autorizzatorio della Direzione provinciale del lavoro (co. 2).
Alla luce degli sviluppi della tecnologia, si pone il problema se le apparecchiature elettroniche e informatiche che sono attualmente di uso corrente rientrino o meno nell’ambito dell’art. 4. Per comprensibili ragioni tende a prevalere una risposta negativa, ma la questione rivela tutta l’obsolescenza tecnologica dell’art. 4, che avrebbe urgente bisogno di un’adeguata riscrittura.
 L’art. 6, strutturato in maniera analoga, proibisce le visite personali di controllo sul lavoratore, fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei produttori (co. 1). Ricorrendo tale condizione, peraltro, le visite possono essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dai luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la sicurezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori (co. 2). Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, comunque, debbono essere concordate dal datore con la rappresentanza sindacale aziendale (o unitaria), oppure essere oggetto di un provvedimento autorizzatorio della Direzione provinciale del lavoro