Caduto il regime fascista vennero soppresse le corporazioni e seguirono la stessa sorte sindacati corporativi.
Vennero costituiti i nuovi sindacati, libera espressione degli interessi dei lavoratori.
Si tornò anche ad esercitare lo sciopero; i sindacati si trovarono ad operare in una situazione analoga a quella che aveva caratterizzato il periodo precorporativo.
La costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 ° gennaio 1948, contiene due disposizioni specificatamente relative alla materia sindacale:
a) l’art. 39 Cost. : stabilisce il principio fondamentale per cui l’organizzazione sindacale è libera. Tale principio segna il ripudio della concezione corporativa e della concezione secondo la quale il sindacato appartiene a all’organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire interessi pubblici. Libera può essere soltanto una organizzazione privata e libero passo soltanto il perseguimento di interessi privati. Tale articolo traccia le linee di un nuovo sistema che avrebbe dovuto prevedere la registrazione di una pluralità di sindacati per ogni categoria professionale e la possibilità, per essi, di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria.
b) art. 40 Cost. : stabilisce l’un altro regime fondamentale del diritto sindacale repubblicano per cui il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Principio anche questo che segna il ripudio della concezione corporativa.
Solo la seconda delle due disposizioni di cui ora si è fatto cenno ha trovato attuazione ad opera del legislatore ordinario.