Secondo la dottrina tradizionale il rapporto giuridico previdenziale avrebbe struttura analoga a quello derivante dal contratto di assicurazione privata. Esso sarebbe formato dal rapporto intercorrente tra lavoratori e l’istituto assicuratore e da quello intercorrente tra quest’ultimo e datori di lavoro.
In questa concezione restano esclusi i rapporti dei quali lo Stato è parte. Questo perché quella concezione postula che lo Stato intervenga nei confronti degli altri soggetti del rapporto giuridico previdenziale non diversamente che nei confronti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, lasciando del tutto in ombra quella che deve essere considerata la moderna concezione della previdenza sociale accolta anche nella Costituzione.
Secondo la Costituzione, la realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.). Ne deriva che i rapporti di cui quest’ultima parte si vengono a trovare con gli altri in un nesso particolarmente qualificante, non solo perchĂ© consentono di porre in evidenza il fine pubblico per il quale sono predisposti, ma anche perchĂ© la partecipazione dello Stato è essenziale alla realizzazione della tutela previdenziale.
La dottrina tradizionale affermava che il rapporto giuridico previdenziale sarebbe rapporto complesso, ma unitario. L’esistenza dell’obbligazione di erogare prestazioni previdenziali sarebbe stata determinata dall’esistenza dell’obbligazione di pagare i contributi e viceversa, mentre esisterebbe un nesso di interdipendenza anche tra l’adempimento dell’obbligazione contributiva e l’erogazione delle prestazioni previdenziali.
Questa concezione del rapporto giuridico previdenziale era legata alla struttura contrattuale, al meccanismo assicurativo, e all’ideologia che ne caratterizzano le prime realizzazioni.