Tra gli effetti indiretti (col contr. di lav. sub.)assume grandissima rilevanza la costituzione obbligatoria del c.d. rapporto di previdenza sociale, che intercorre tra datore, lavoratore ed enti previdenziali.
In passato, con il codice civile del 1865, esisteva il rischio professionale dell’imprenditore, con colpa assoluta, nei confronti dei terzi per il fatto dei dipendenti. Su questa base, anche il rischio degli infortuni sul lavoro doveva gravare necessariamente sull’imprenditore a titolo di responsabilità oggettiva (o senza colpa). Poi è stata introdotta l’assicurazione obbligatoria: una traslazione del rischio professionale in capo ad un istituto assicurativo, prima privato, poi di diritto pubblico. L’imprenditore, in cambio di un premio assicurativo, viene esonerato dalla responsabilità civile.
Lo stesso sistema assicurativo è stato in seguito utilizzato per far fronte ad altre situazioni di bisogno collegabili alla posizione di sottoprotezione del lavoratore nella società (c.d. rischio sociale).
La disciplina delle assicurazioni sociali è demandata dall’art. 2114 c.c. alle leggi speciali, che partono dal presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro. I contributi, in linea di principio, sono posti a carico sia del datore che del prestatore di lavoro, secondo la regola contenuta nell’art. 2115, 1°comma, c.c. La loro ripartizione è ormai stabilita in misura prevalente (per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti) oppure esclusiva (per l’assicurazione infortuni e le malattie professionali) a carico del datore di lavoro. Ad ogni modo il datore è sempre responsabile dei versamenti anche del prestatore, salvo il diritto di rivalsa.
Esistono, tuttavia, alcuni scostamenti.
Tra essi vi è il principio dell’automaticità delle prestazioni (art. 2116), in virtù del quale le prestazioni sono dovute dall’istituto assicuratore indipendentemente dal concreto versamento dei contributi da parte dell’imprenditore..
Un’eccezione si ha per le pensioni di vecchiaia: qualora, a causa del mancato versamento del datore, il lavoratore non consegua il diritto alla pensione, egli ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro (art. 2116, 2°c.).
Le assicurazioni sociali intervengono ogni qualvolta la capacità d lavoro e quindi di guadagno sia menomata non solo per gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, ma anche in caso di malattia comune, maternità, invalidità, vecchiaia, morte (a beneficio dei superstiti), tubercolosi, disoccupazione involontaria, nonché disoccupazione temporanea o parziale.
L’intervento assicurativo valuta, secondo la situazione di bisogno in cui versa il lavoratore o la sua famiglia, l’erogazione di prestazioni economiche per indennizzarlo, in misura variabile, di una parte della retribuzione nei periodi di inattività parziale o temporanea. Quando l’inattività sarà definitiva erogherà le pensioni di vecchiaia e di invalidità che andranno a sostituire la retribuzione.