L’inesistenza di una corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali è confermata dal principio dell’automaticità delle prestazioni. Questo, introdotto in alcune forme di assicurazione sociale, è stato accolto da una disposizione di carattere generale la quale stabilisce che le prestazioni previdenziali siano dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (art. 2116 cc).
Quel principio sta a significare che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza di quanto avviene, nell’assicurazione privata, per le prestazioni dell’assicuratore e il premio (art,1901 cc).
Manca nelle cosiddette assicurazioni sociali quella corrispettività che è caratteristica delle assicurazioni private.
Con l’evoluzione del sistema previdenziale, il principio dell’automaticità delle prestazioni ha attualmente trovato una porzione pressoché completa. Per lungo tempo il principio dell’automaticità delle prestazioni non aveva trovato attuazione.
Quel principio è ormai estesa anche alla tutela per la vecchiaia, invalidità e superstiti. Ciò perché la legge ha disposto che il requisito di contribuzione si debba intendere e verificata anche quando contributi non siano stati versati, ma risultino dovuti nel limite delle prescrizioni e ha previsto che i periodi non coperti da contribuzione siano considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.
Quando il principio dell’automaticità delle prestazioni trova attuazione ancora soltanto parziale, sussiste l’obbligo dell’ente previdenziale di impedire la decorrenza della prescrizione.
Il pagamento dei contributi previdenziali costituisce l’elemento della fattispecie, dal completamento della quale deriva come effetto giuridico il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali. Esso assume una funzione sostanzialmente diversa da quella del corrispettivo del premio dell’assicurazione privata.