Sull’adempimento degli obblighi del prestatore il datore di lavoro ha un potere di vigilanza che è stato regolamentato dalle norme dello statuto dei lavorato­ri. L’art. 3 st.lv. pone il divieto di controlli occulti richiedendo che vengano comunicati ai dipendenti i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza.

Tale dovere è adempiuto dal datore facendo indossare al personale di vigilanza un particolare abito di lavoro o un di­stintivo. In tal modo, tuttavia, non viene interamente applicata la norma che impone la comunicazione anche delle mansioni.

A salvaguardia del patrimo­nio aziendale è consentito l’impiego delle guardie giurate, secondo quanto stabilito dall’art. 2 st.lv. che preclude qualsiasi impiego delle guardie per il controllo sui comportamenti dei prestatori; le guardie possono operare soltanto fuori dei locali dell’azienda, salvo che non sussistano ragioni di necessità ed urgenza che richiedano l’ingresso nei luoghi di lavoro, ad e­sempio per inseguire persone estranee introdottesi clandestinamente o violentemente.

Tutela anche dei clienti e controllo esterno. Secondo la giurisprudenza il datore potrebbe servirsi anche di personale esterno o comunque diverso dalle guardie giurate, per un controllo sulla re­golarità di operazioni, anche a tutela dei clienti, oltre che del patrimonio aziendale, come quelle dei cassieri di un grande magazzino, che potrebbe­ro danneggiare i compratori, oltre che l’azienda (Cass. 14 luglio 2001, n. 9576).

     Il controllo a distanza. L’art.4 st.lv. consente l’uso di videoregistratori e di altre apparecchiature di controllo a distanza, pur­ché vi sia l’autorizzazione delle rappresentanze sindacali aziendali che de­vono accertare la rispondenza di tali apparecchiature alle esigenze dell’a­zienda o alla sicurezza del lavoro; nel caso di mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali il datore può chiedere l’autorizzazio­ne all’ispettorato del lavoro. Contro il relativo provvedimento, positivo o negativo, possono ricorrere al ministro del lavoro le rappresentanze sin­dacali aziendali o il datore di lavoro, non i singoli dipendenti, i quali po­trebbero tuttavia rivolgersi al giudice del lavoro. Per controllo a distanza s’intende non soltanto il controllo a distanza spaziale ma anche quello a distanza tempo­rale, con la possibilità che il datore, mediante apparecchiature elettroni­che, accerti a posteriori la regolarità delle operazioni svolte; anche in questo caso occorre dunque l’autorizzazione delle rappresentanze sindacali aziendali o dell’ispettorato del lavoro.

Controlli sui comportamenti esterni. È precluso dal­l’art. 8 st.lv. ogni forma di controllo sulla vita privata del lavoratore che non attenga a fatti attinenti alle attitudini professionali del lavoratore; gli accertamenti sulle assenze per malattia sono di competenza delle ASL e dell’INPS, salvi gli accertamenti sui comportamenti esterni incompatibili con la malattia che la giurisprudenza ritiene siano ammissibili.

     A tutela del patrimonio aziendale sono previste le visite di controllo con le quali il datore può vigilare sui furti in azienda per le quali occorre l’accordo con le rappresentanze sindacali a­ziendali o, in mancanza, l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, con l’impugnativa presso il ministro del lavoro. Le visite vengono effettuate mediante selezionatori auto­matici sempre che il patrimonio aziendale possa essere nascosto nei vesti­ti del lavoratore o negli effetti personali, nei quali viene oramai compresa anche l’automobile; ulteriori modalità devono essere determinate dai con­tratti collettivi.

Dubbi di costituzionalità. Le visite personali costituiscono una sorta di perquisizione personale, la cui conformità con l’art.13 cost. è dubbia, essendo esclusa ogni limitazione alla libertà personale che non provenga da atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo l’intervento della polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza. Non sembra che possa considerarsi adeguata la tesi secon­do la quale il contrasto con l’art.13 cost. dovrebbe escludersi in quanto il lavoratore può sottrarsi alle visite, andando tuttavia incontro alle sanzioni disciplinari. La minaccia delle sanzioni disciplinari costituisce un atto d’intimidazione che conferisce alle visite quel carattere di obbligato­rietà che potrebbe configurare il contrasto con l’art. 13 cost..

 

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