Il rapporto di lavoro domestico può essere definito come quel rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi necessari al governo della casa ed ai bisogni personali e familiari del datore di lavoro da parte di terzi estranei, che assumono la posizione tipica di lavoratori subordinati. Al fine dello svolgimento della prestazione di lavoro domestico, non sempre è necessaria la coabitazione; tuttavia, essendo il lavoro prestato nella stessa sfera in cui si svolge la vita privata del datore, esso implica sempre l’elemento della convivenza, inteso in senso lato.
Il Codice civile disciplina questo rapporto con una serie di norme (artt. 2240-2246) che sono state in gran parte derogate dalla L. 2 aprile 1958 n. 339.
La L. n. 339 regolamenta esclusivamente i rapporti di lavoro domestico in cui la prestazione di lavoro sia resa con continuità e prevalenza presso un datore di lavoro, per la durata di almeno 4 ore giornaliere.
La stipulazione di un contratto collettivo, piuttosto recente, è stata resa possibile dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 2068, co. 2°, c.c., nella parte: “sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico”.
Il contenuto e l’oggetto della prestazione di lavoro domestico non si differenziano da quelli di lavoro subordinato; sua caratteristica è la destinazione dell’attività a vantaggio dell’organizzazione familiare. Da tale caratteristica deriva l’obbligo di corrispondere oltre al danaro, il vitto e l’alloggio, nonché le cure e l’assistenza medica in caso di malattia di breve durata del lavoratore.
L’inserzione della prestazione lavorativa nell’ambito della comunità familiare spiega perché il lavoro domestico sia escluso dall’ambito di applicazione della tutela reale ed obbligatoria contro i licenziamenti, ma spiega, altresì, come il legislatore si sia preoccupato di imporre obblighi al datore di lavoro sul riposo settimanale e sui riposi giornalieri e notturni ed anche della salute e della personalità del lavoratore. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica (o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica), ad un conveniente riposo durante il giorno ed a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno. La stessa legge, ai fini della durata del periodo di prova (regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese per la categoria impiegatizia e ad 8 giorni consecutivi per la categoria operaia), distingue i lavoratori domestici con mansioni impiegatizie e prestatori d’opera manuale specializzata o generica (questi ultimi hanno un trattamento meno favorevole per ciò che concerne la misura dell’indennità di preavviso)..
Passando ad esaminare i contenuti della contrattazione collettiva, gli aspetti più rilevanti riguardano la fissazione dei minimi salariali, dell’orario di lavoro, delle ferie, della conservazione del posto in caso di malattia.
Ai lavoratori domestici sono poi stati estesi i diritti relativi:
alle ferie annuali, che in ogni caso non possono essere inferiori a 15 giorni;
al congedo matrimoniale;
alla tredicesima mensilità;
al preavviso;
al trattamento di fine rapporto.
A tale proposito si può ricordare che la contrattazione collettiva prevede il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza.