Prima del D. Lgs. n. 276 del 2003, l’introduzione del lavoro interinale da parte della l. n. 196 del 1997 aveva già comportato un’importante deroga al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Nel contempo, l’evoluzione dei sistemi organizzativi e produttivi, soprattutto nel settore dei servizi, aveva dato vita a controversi problemi interpretativi, inerenti alla distinzione tra appalto e pseudoappalto, a fronte di situazioni in cui l’impresa appaltatrice si era obbligata a fornire un servizio con gestione a proprio rischio, ma con un’organizzazione di mezzi di produzione che si riduceva, in sostanza, alla mera organizzazione del lavoro di propri dipendenti. Sotto altro profilo, la dilatazione (ad opera della giurisprudenza) del concetto di ‘appalto interno’ oltre il profilo meramente spaziale, fino ad includere il collegamento funzionale con il normale ciclo dell’impresa appaltante, aveva finito per estendere in misura probabilmente eccessiva l’obbligo di uniformità di trattamento.
Il D. Lgs. n. 276 è intervenuto nel cuore stesso della disciplina dell’appalto, stabilendo – che «il contratto di appalto, stipulato e regolato ai sensi dell’articolo 1655 del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa»; una norma, questa, dettata con l’evidente finalità di ridurre i potenziali rischi di conflittualità residua in un’area di prevedibile espansione. Si tratta, d’altronde, di un obiettivo che traspare sia dall’ulteriore previsione secondo cui le parti possono ricorrere alle procedure di certificazione, che dalla disposizione in forza della quale il Ministro del Lavoro è delegato ad adottare con proprio decreto «codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore».
Tornando alla appena ricordata distinzione tra somministrazione ed appalto, è comunque da sottolineare che, sulla base di essa, sono ormai da ritenersi lecite quelle fattispecie in cui, in relazione alla particolare natura e modalità dell’opera o del servizio convenuti con l’appalto, l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore si risolva nella semplice organizzazione delle prestazioni dei lavoratori utilizzati nell’appalto (situazioni in relazione alle quali si può dunque parlare di vero e proprio appalto di manodopera). Al contrario non si può affatto argomentare da essa l’automatica legittimità della somministrazione di lavoro, assoggettata dallo stesso D. Lgs. n. 276 a specifiche condizioni e limiti.
Nel caso di appalto di servizi «il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali »; non viene più, invece, fissato un obbligo di uniformità di trattamento.
Oggi la normativa in tema di appalto, è arricchita dalle disposizioni mirate a garantire la affidabilità degli imprenditori che si aggiudicano un appalto.
Oltre alle tutele antinfortunistiche negli appalti, vale la pena ricordare che a far data dal 1° luglio 2007, tutti i benefici sia normativi che contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il rilascio del DURC è inoltre è necessario negli appalti privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione, ovvero a denuncia di inizio attività (DIA) e costituisce un requisito per la partecipazione a gare per appalti pubblici di servizi e forniture.
Il documento attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e per i datori di lavoro nell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle casse edili. Possono rilasciare il DURC, l’INPS, l’INAIL nonché gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula¬zione di apposita convenzione con gli enti predetti.