Secondo il Trattato Istitutivo della Comunità Europea di Roma del ’57, si possono adottare regolamenti e direttive nelle materia attribuite dalle norme del Trattato alla loro competenza. Esistono:
Il regolamento: secondo la Corte di Giustizia ha portata generale, è obbligatorio e direttamente applicabile ed efficace negli Stati membri
La direttiva: vincola il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per raggiungerlo, attraverso l’adozione di appositi atti di adattamento. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 la Corte di Giustizia ha precisato che, una volta scaduto il termine di recezione, la direttiva acquista effetti diretti, anche se a determinate condizioni e d entro certi limiti. La Corte ha anche precisato che tale effetto si può avere nei soli rapporti c.d. verticali, cioè quelli in cui sia parte lo Stato, ma non in quelli c.d. orizzontali, intercorrenti fra privati.
Da sottolineare che in caso di contrasti fra le norme dei due ordinamenti, quello statale e quello comunitario, secondo la Corte di Giustizia, il giudice deve applicare quelle comunitarie. E’ il c.d. primato, cioè la prevalenza del diritto comunitario.