Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, caratterizzato dall’obbligo del datore di lavoro di fornire una formazione al prestatore di lavoro.
Oggi riveste una portata regionale in quanto per effetto del D. Lgsl. 276/2003 non può più essere stipulato per i lavoratori del settore privato. Tale contratto quindi continua a trovare l’applicazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e in tale settore è disciplinato dalla legge n.451/1994.
Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato con giovani tra i 16 e i 32 anni, in due diverse tipologie:
- un primo tipo che non può avere durata maggiore ai 24 mesi ed è diretto all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate
- un secondo tipo, di durata non superiore ai 12 mesi, per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un’adeguamento della capacità professionale al contesto produttivo e organizzativo.
Possono stipulare questo tipo di contratto gli enti pubblici economici e le imprese e i consorzi che nei 12 mesi precedenti non siano stati interessati da sospensione del lavoro e da riduzione del personale.
Possono anche essere stipulati da associazioni professionali, socio-culturali e sportive, dagli enti pubblici di ricerca e da datori di lavoro iscritti agli albi professionali.
E’ comunque consentito stipulare il contratto di formazione e lavoro solo a quei datori di lavoro che al momento della richiesta di avviamento rislutino aver mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione sia scaduto nei due anni precedenti.
E’ richiesta la forma scritta ab sustantiam stabilendo che, in mancanza, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Per la validità di tale contratto è anche richiesta la predisposizione, a cura del datore di lavoro, del progetto formativo.
Una copia del contratto e di tale progetto va consegnata al lavoratore e un’altra copia va notificata all’ufficio pubblico competente. La mancata ratifica comporta che il lavoratore è considerato assunto a tempo indeterminato.