Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti
Il contratto collettivo di diritto comune è stipulato nell’esercizio dell’autonomia collettiva a e presenta caratteristiche che lo differenziano dagli atti di autonomia privata individuale: differenze determinate della attitudine a disciplinare dall’esterno i rapporti individuale di lavoro senza che le sue clausole vengano ad incontrarsi nei contratti individuali che a quei rapporti hanno dato origine; dalla inderogabilità della sua disciplina dalla tendenza a un’efficacia generalizzata estesa cioè anche ai non iscritti ai sindacati stipulanti.
Il sistema delle fonti anzi sarà aperto che tollera l’esistenza di fonti atipiche ( extra ordinem), mentre è comunque consentito alla legge, che è la fonte di livello primario, creare nuove fonti secondarie del diritto.
Il contratto collettivo, stante la mancata attuazione dell’art. 39 Cost., non ha di per sé efficace erga omnes, in quanto questa viene attribuita, direttamente o indirettamente, da speciali disposizioni in della legge, onde manca uno dei requisiti qualificanti le fonti del diritto.
Quest’ultime, anche se extra ordinem, costituiscono un sistema nel quale ognuna di essa deve essere interpretata secondo il canone della coerenza sistematica e cioè modo risultare omogenea al senso di quel sistema.
Parte normativa e parte obbligatoria del contratto collettivo
Al suo primo apparire, il contratto collettivo si limitava regolare soltanto un elemento del rapporto di lavoro e cioè la retribuzione. In seguito il contratto collettivo ha finito per dettare la disciplina non solo di ogni singolo elemento del rapporto, ma anche di ogni sua vicenda (costituzione, sospensione, estinzione).
Nella sua evoluzione, il contratto collettivo ha finito anche per regolare i rapporti tra i contrapposti sindacali. Questa parte del contratto collettivo regola i rinvii ad altri livelli contrattuali, le procedure di conciliazione e arbitrato, le commissioni tecniche, alla riscossione dei contributi sindacali e delle quote di servizi, i diritti di informazione, le procedure di consultazione.
Oggi nel contratto collettivo possono essere distinte le parti:
a) ” normativa”, corrispondente all’esercizio della autonomia collettiva; si compone di tutte le clausole che dettano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro. Non produce effetti giuridici nei confronti dei sindacati stipulanti in quanto essa regola direttamente rapporti individuali di lavoro.
b) ” obbligatoria”, contiene le clausole che producono effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei sindacati stipulanti per i quali prevedono l’obbligo di tenere comportamenti che sono stati pattiziamente definiti come necessari all’amministrazione del contratto collettivo e al corretto svolgimento delle relazioni tra le parti che l’hanno stipulato.
Solitamente si distingue assolta la parte normativa in parte economica e in parte normativa: per parte economica si intenda la parte del contratto collettivo in quei stabilito quale debba essere l’ammontare della retribuzione; per parte normativa si intende la parte che disciplina gli altri aspetti del rapporto di lavoro.
Questa distinzione è tradizionalmente usata per definire le scelte della strategia sindacale.
La distinzione della parte normativa del contratto collettivo parte normativa parte economica ha assunto particolare rilievo è ai fini della durata del contratto a seguito del protocollo 23 luglio 1993.