I modi di estinzione del rapporto di lavoro. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione

Come ogni vicenda umana anche il rapporto di lavoro può cessare.

In primo luogo può avvenire per volontà di uno (dimissioni o licenziamento) o di entrambi i contraenti.

Occorre ricordare che la cessazione del rapporto può avvenire anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tale impossibilità può essere definitiva oppure temporanea, ma talmente prolungata nel tempo da poterla assimilare alla prima, avuto riguardo all’interesse delle parti (artt. 1463 e 1256 c.c.).

Bisogna precisare, però, che la prestazione della retribuzione, in quanto obbligazione pecuniaria, non è mai impossibile.

Il perimento di uno stabilimento (es.: alluvione) e l’inidoneità fisica e professionale del lavoratore a certe mansioni non costituiscono, necessariamente, impossibilità di adempiere all’obbligazione di lavoro, perché il lavoratore potrebbe essere adibito a mansioni diverse o ad altri stabilimenti.

Per quanto riguarda l’impossibilità si deve distinguere, quindi, tra eventi concernenti l’impresa (non la persona del datore bensì l’inagibilità dell’azienda o la distruzione dei locali aziendali) o eventi concernenti la persona del lavoratore (assoluta incapacità fisica, morte, detenzione).

 

La risoluzione consensuale. La risoluzione giudiziale per inadempimento

Il datore e il prestatore pervengono, di comune accordo (1321 e 1372 c.c.), all’estinzione del rapporto.

Occorre notare che il mutuo consenso potrebbe rappresentare uno strumento per aggirare i rigidi limiti legami della disciplina dei licenziamenti ed in quanto tale, si configurerebbe come negozio in frode alla legge e quindi nullo. Ciò ha indotto la giurisprudenza a valutare con molto rigore la manifestazione della volontà delle parti intesa alla risoluzione consensuale, ritenendo insufficienti i comportamenti acquiescenti del lavoratore, che rappresenta sempre la parte debole del negozio.

In secondo luogo, occorre considerare se sia ammissibile il ricorso alla “risoluzione giudiziale” del contratto di lavoro per inadempimento e la risposta sembra dover essere negativa: la disciplina codicistica del contratto di lavoro prevede già l’istituto del recesso unilaterale che può essere esercitato anche dal contraente adempiente nei confronti di quello inadempiente.

 

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