I livelli di contrattazione collettiva del pubblico impiego
La legge prevede che la contrattazione collettiva del pubblico impiego si svolga normalmente a livello nazionale e che sia articolata per comparti.
Nell’ambito dei comparti sono previste aree contrattuali, come quella dei dirigenti, dei dipendenti iscritti ad albi professionali e dei dirigenti del ruolo sanitario.
Sono anche previsti accordi intercompartimentali, destinati a regolare istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni.
È prevista una contrattazione collettiva integrativa, la quale è subordinata a quella nazionale che stabilisce anche rapporti tra diversi livelli di contrattazione. La legge dispone che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dei contratti nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione.
La procedura per la stipulazione dei contratti collettivi del pubblico impiego
Nella stipulazione dei contratti collettivi, le pubbliche amministrazioni fa presentare per legge dall’A.R.A.N. alla quale, mediante comitati di settore, forniscono indirizzi sugli obiettivi da raggiungere nella trattativa sindacale.
Iniziate le trattative e raggiunta l’ipotesi di accordo, l’A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del comitato del settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti. L’A.R.A.N. è rappresentante legale, e non volontario delle pubblica amministrazione.
Se il parere favorevole, l’A.R.A.N. trasmette la quantificazione dei costi derivanti dall’ipotesi di accordo alla corte dei conti che certifica la loro attendibilità .
Se la certificazione della corte dei conti è positiva, il presidente dell’A.R.A.N. sottoscrive contratto collettivo.
I contratti collettivi nazionali, una volta sottoscritti, sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della repubblica.
Se la certificazione della corte dei conti non è positiva, l’A.R.A.N., sentito il comitato di settore, assuma le iniziative necessarie per adeguare costi contrattuali ai fini della certificazione. Tali iniziative devono sempre essere comunicate al governo e la corte dei conti. Se l’A.R.A.N. non ritiene possibile adeguare i costi contrattuali, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
La legge dispone che, nei contratti collettivi, debba essere prevista con apposita clausola, la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione, parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.
La previsione dei limiti di spesa costituisce una forma di tutela della finanza pubblica.