I diritti di informazione e consultazione. La cogestione. L’attività sindacale nel lavoro pubblico. Libertà sindacale nei luoghi di lavoro nel titolo II e titolo III dello Statuto.

Oggetto dell’attività sindacale sono anche i diritti di informazione e consultazione del sindacato. Il riconoscimento di tali diritti consente al sindacato di conoscere preventivamente le scelte imprenditoriali (fase di formazione) e di condizionarle attraverso il ricorso allo sciopero, oppure avviando con il datore di lavoro una fase di consultazione che può concludersi con accordi.

L’art.46 Cost prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda. Si tratta di una norma inattuata e probabilmente destinata a rimanere tale, in quanto in Italia, a differenza della Germania, non vi è una tradizione sindacale di cogestione.

La cogestione, essendo una vera e propria partecipazione del sindacato negli organi di amministrazione della società o dell’ente datore di lavoro, è ben diversa sia dalla concentrazione (in cui tutte le parti conservano i propri ruoli), sia dalla fase di informazione e consultazione, nella quale non viene meno il ruolo antagonista della parte sindacale rispetto al datore di lavoro.

Come previsto dall’art.37 St. Lav., le disposizioni dello Statuto si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: in effetti, anche se il rapporto di lavoro con la P.A. ha natura privatistica, la natura pubblica del datore di lavoro ed il conseguente perseguimento dell’interesse generale nell’ottica del buon andamento e dell’imparzialità (art.97 Cost) comportano delle particolarità sia nella contrattazione collettiva, sia nello svolgimento dell’attività sindacale all’interno degli uffici.

Il Titolo II dello Statuto riconosce a tutti i lavoratori la libertà sindacale nei luoghi di lavoro, sancendo il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, nonché il divieto di discriminazione.

Ad ogni modo, il Titolo III riserva ai singoli lavoratori solamente il diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo. La titolarità di una serie di diritti (sanciti dagli articoli 20 e seguenti dello Statuto) che rendono effettivo l’esercizio dell’attività sindacale, è riconosciuta soltanto ad alcuni soggetti individuati dall’art.19 St. Lav, cioè le r.s.a. e le r.s.u.