Forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero
Sono estranee alla nozione stessa dello sciopero cui mezzi di lotta sindacale, ai quali a volte si fa ricorso, che non consistono in una astensione dal lavoro. Così è da dire per l’occupazione dei locali dell’impresa, trattasi di un comportamento sanzionato penalmente e illegittimato al quale consegue l’applicabilità anche difensore civili. E queste però quasi mai vengono applicate dal datore di lavoro; quest’ultimo è che subisce l’occupazione di azienda preferisce di solito esperire i mezzi giudiziari a tutela del possesso (artt.1168 e 1170 e c c).
Ugualmente illegittimo è il c.d. blocco delle merci e cioè il comportamento con cui, durante una agitazione sindacale, i lavoratori impediscono che le merci esistenti in azienda siano portate all’esterno, al fine di impedire al datore di lavoro di continuare ad alimentare il mercato.
Anche in questo caso, il datore di lavoro potrà esperire la tutela del possesso una tutela generale di cui all’art. 700 cod.proc.civ., mentre sussistono ipotesi di reato per i lavoratori che hanno realizzato il blocco.
Illegittimi sono anche l’ostruzionismo ( applicazione pedante scade regolamenti aziendali o delle istruzioni del datore di lavoro) e la non collaborazione ( esecuzione della prestazione lavorativa senza diligenza e senza assumere alcuna iniziativa). In tutti e due i casi si ha un vero e proprio inadempimento dell’obbligazione di lavorare.
Il picchettaggio è il comportamento dei lavoratori scioperanti volto di impedire l’accesso al lavoro di quanti non vogliono scioperare. A seconda delle modalità di esecuzione, comportamento può essere lecito, ma può anche a costituire reato.
L’autoregolamentazione del diritto di sciopero
Essendo mancata la legge di attuazione dell’art. 40 Cost. è esclusa qualsiasi possibilità di regolare autoritativamente o di prevedere mezzi di prevenzione obbligatori dello sciopero.
È stata abbandonata anche la pratica di inserire nei contratti collettivi specifiche clausole che regolavano il ricorso allo sciopero ( patti di tregua sindacale).
Nel 1980, la federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e aveva predisposto una procedura di carattere generale alla quale avrebbero dovuto ispirarsi le procedure di autoregolamentazione da adottare dalle singole associazioni di categoria.
Quella procedura prevedeva che l’organizzazione sindacale di categoria che intendesse proclamare uno sciopero avrebbe dovuto darne comunicazione alle strutture territoriali, indicando le modalità di esecuzione.
L’esperienza di questa ipotesi di autoregolamentazione non risulta positiva è mancato la condizione che darebbe favorito l’astensione.
Soltanto in un secondo momento, il fenomeno e ebbe maggiore di fusione con la stipula dei diversi protocolli che hanno disciplinato lo sciopero nel settore dei trasporti pubblici.
Dopo l’entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego ( legge n. 93 del 1983) il fenomeno ha avuto un’ ulteriore diffusione.