Il sindacato ha l’aspirazione di riconoscere al contratto collettivo efficacia generale, ma tale esigenza può essere soddisfatta soltanto se il legislatore annovera tra le fonti il contratto collettivo, oppure preveda un procedimento di estensione dell’efficacia soggettiva.
Va comunque detto che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’efficacia soggettiva del contratto collettivo si estende anche ai rapporti di lavoro tra datori di lavoro iscritti alle organizzazioni imprenditoriali stipulanti ed i lavoratori non iscritti al sindacato.
Un modo di estensione dell’efficacia soggettiva è la clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto individuale. Con tale clausola, le parti del contratto individuale convengono di assoggettare il rapporto posto in essere alla regolamentazione dettata da un determinato contratto collettivo nazionale di categoria e dalle successive modifiche. La clausola di rinvio può funzionare solo se il rinvio si rivolge ad un unico contratto collettivo applicabile.
Infine, la funzione della clausola di rinvio può essere assolta soltanto laddove esista un solo contratto collettivo applicabile, mentre risulta paralizzata in caso di concorrenze tra più contratti collettivi dello stesso livello: in effetti, in questo ultimo caso, non sarebbe chiaro a quale delle due discipline collettive possa far riferimento la clausola di rinvio.
Quando invece il datore di lavoro non sia iscritto al sindacato stipulante, e non voglia applicare i livelli retributivi previsti dal contratto collettivo, la giurisprudenza affida al giudice il compito di determinare la retribuzione sufficiente, sulla base del combinato disposto degli articoli 36 Cost e 2099 comma 2 c.c.: così il giudice è legittimato a determinare la retribuzione e può (MA NON E’ OBBLIGATO, perché il contratto collettivo non ha efficacia generale) ad adottare come parametro di riferimento la retribuzione prevista dal contratto collettivo.
In sostanza, è il provvedimento del giudice e non il contratto collettivo a costituire il titolo in base al quale il lavoratore che abbia agito in giudizio ottiene la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro comunque sufficiente.
Diversa dall’efficacia è l’effettività del contratto. L’effettività misura la tenuta del contratto collettivo nei fatti, a prescindere dall’ambito di applicazione soggettivo del contratto e dai soggetti nei confronti dei quali è efficace. Un contratto collettivo, pur formalmente efficace, potrebbe rivelarsi ineffettivo se di fatto non fosse applicato o se i soggetti a cui si applica manifestassero comportamenti incompatibili con la disciplina pattizia.
Possono accadere casi in cui l’applicazione del nuovo contratto collettivo sia rifiutata dai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, o iscritti ad un sindacato dissenziente, perché il contratto collettivo prevede trattamenti peggiorativi rispetto a quelli regolati dal contratto collettivo ormai scaduto.
Il problema del dissenso sarebbe superato in caso di attuazione dell’art.39 comma 4 Cost, perché il contratto avrebbe efficacia generale.