Il contratto pubblico privatizzato, pur se tipico o speciale, non sfugge ai problemi del contratto collettivo di diritto comune, la cui efficacia è formalmente limitata ai datori e lavoratori rappresentanti al tavolo delle trattative.

L’erga omnes del contratto collettivo risulta assicurato in forza:

a) della previsione che assegna all’Agenzia la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni;

b) della previsione che vincola le pubbliche amministrazioni a garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi”

c) della previsione che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrative.

Il contratto collettivo diventa positivamente applicabile a tutti per il tramite della clausola di rinvio necessariamente contenuta nel contratto individuale che viene sottoscritto al momento della costituzione del rapporto.

Altro versante problematico è quello che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Nel privato tale questione trova soluzione nel senso che il contratto collettivo è inderogabile in peius dal contratto individuale e le eventuali disposizioni difformi vengono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo. Per contro il contratto individuale può derogare in melius il contratto collettivo.

Nel settore del lavoro pubblico si assiste ad un capovolgimento: il profilo della inderogabilità in peius non risulta affatto posto in discussione, è tuttora oggetto di dibattito la questione della derogabilità in melius. Due orientamenti si fronteggiano: l’uno sostiene l’inderogabilità assoluta o bilaterale del contratto collettivo nei confronti dell’individuale; l’altro riconosce l’esistenza di spazi d’azione per la contrattazione individuale.

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