Risulta necessario provvedere ad una classificazione di queste figure atipiche, e, accanto ad esse, di altre situazioni di differenziazione dei trattamenti (es. donne, disabili) o di riconosciuta specialità . La differenziazione, infatti, può assumere varie forme:

  • si può trattare di forme deboli , che si concentrano sull’emersione di nuclei normativi particolari in relazione a particolari categorie o situazioni (es. assunzione dei disabili).
  • si può trattare di forme forti , le quali vedono il delinearsi di una tipologia di contratto di lavoro che, pur rientrando nell’alveo della subordinazione, ha comunque una spiccata autonomia di base.

 Si può avere differenziazione rispetto:

  • a condizioni e caratteri del lavoratore:
    • all’interno dell’ordinaria categoria del lavoro subordinato, quella dei dirigenti, viene tradizionalmente considerata speciale, in ragione del carattere fortemente fiduciario del rapporto fra impresa e dirigente.
    • particolari fasi del rapporto (es. periodo di prova) sono sottoposte ad una disciplina speciale.
    • le condizioni e i caratteri del lavoratore influiscono sulla corrispondente disciplina di applicazione: alcune categorie, infatti, (es. disabili, donne, minori, giovani, anziani) sono state prese in considerazione dal d.lgs. n. 276 del 2003, che le ha unificate nella nozione di lavoratori svantaggiati .
  • al tempo della prestazione: essendo il modello normale quello del rapporto di lavoro a tempo pieno, la figura da considerare è quella del contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da un specialitĂ  d’orario. In questa ipotesi, possono farsi rientrare anche i contratti di lavoro intermittente e di lavoro ripartito.
  • alla durata del rapporto: l’alternativa al tipo standard è rappresentata dalle varie figure di contratto a tempo determinato, la principale delle quali è disciplinata dal d.lgs. n. 368 del 2001 (contratto a tempo determinato).
  • al datore di lavoro: sono numerose le normative che prevedono l’applicazione di regimi differenti a seconda della natura e delle dimensioni (consistenza in termini di dipendenti occupati) del datore di lavoro.

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