La l. n. 1369 del 1960, rendendo illecito l’appalto di manodopera, rappresentava un ostacolo insuperabile all’introduzione del lavoro interinale , che si fonda sull’intreccio fra due contratti:
- il contratto di somministrazione di manodopera, stipulato fra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice.
- il contratto di lavoro, stipulato fra l’agenzia di lavoro interinale e i lavoratori.
Per legittimare tale istituto era necessaria una legge ad hoc che, configurandolo come un’eccezione autorizzata al divieto ex art. 1 l. n. 1369 del 1960, potesse superare le varie obiezioni di chi era risolutamente contrario alla sua introduzione ( il lavoro non è una merce ).
A fronte delle obiezioni, tuttavia, cresceva la convinzione che la legalizzazione del lavoro interinale potesse consentire importanti miglioramenti di efficienza del mercato del lavoro in entrata: l’esistenza di agenzie di somministrazione di manodopera, infatti, permette alle imprese utilizzatrici, ad esempio, di risparmiare sui costi di ricerca e selezione del personale e di trasferire sull’agenzia il rischio inerente ai mancati adempimenti delle prestazioni. L’istituto, inoltre, svolge ufficiosamente una funzione analoga a quella del periodo di prova, accadendo di frequente che l’impresa utilizzatrice assuma il lavoratore al termine del periodo di somministrazione.
A tali vantaggi, tuttavia, corrisponde un difetto di fondo, che consiste nel maggior costo del lavoro interinale, dovuto al fatto che l’agenzia richiede al cliente un sovrappiù per il servizio.
 Al di là delle esigenze di fondo, comunque, il problema centrale della disciplina era quello di trovare un buone equilibrio tra:
- le esigenze del mercato.
- le istanze di tutela dei lavoratori.
La combinazione di queste due esigenze ha portato alla l. n. 196 del 1997 ( legge Treu ), i cui artt. 1-11 prevedevano e disciplinavano la fornitura di lavoro temporaneo , la quale, in seguito alla novellazione operata dal d.lgs. n. 276 del 2003, è stata ribattezzata somministrazione di lavoro . Al mutamento del nome, tuttavia, non si è accompagnato uno stravolgimento sostanziale della disciplina, fatte salve tre novità :
- la riscrittura della normativa che regola le agenzie di somministrazione.
- la ridefinizione dei presupposti di accesso all’istituto.
la legalizzazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la quale è stata successivamente abrogata ad opera della l. n. 247 del 2007