L’obbligazione fondamentale del datore di lavoro consiste nella retribuzione; essa è il corrispettivo della prestazione di lavo­ro. Si tratta di sinallagmaticitĂ  sia genetica, che attiene alla causa del con­tratto, sia funzionale nel corso del rapporto; se viene meno la prestazione lavorativa il datare non è tenuto ad adempiere la propria prestazione.

Le deroghe. La sinallagmaticitĂ  fun­zionale è tuttavia limitata nelle ipotesi d’impossibilitĂ  della prestazione di lavoro che derivi da malattia, da infortunio, da gravidanza e puerperio e d’inesigibilitĂ , che derivi da richiamo alle armi, il datore è tenuto a corrispondere egualmente la retribuzione o un’indennitĂ  sostitutiva della stessa, nella misura stabilita da leggi speciali o da contratti collettivi.

     Mora credendi. Non costituisce un’eccezio­ne il diritto alla retribuzione anche nel caso di mora credendi del datore di lavoro; in base all’art.1207 co. 1 cc., quando il creditore è in mora è a suo carico l’impossibilitĂ  della prestazione so­pravvenuta per causa non imputabile al debitore, con conseguente inap­plicabilitĂ  dell’art.1463 cc.. non soltanto con riguardo all’impossibilitĂ  della prestazione che si verifica durante la mora, ma alla stessa impossibi­litĂ  determinata dalla mora. La quale viene in essere, secondo quanto di­sposto dall’art. 1206 cc., non soltanto quando il datore rifiuta la prestazione debitoria, senza giustificato motivo, ma anche quando si verifica un’impossibilitĂ  del substrato della prestazione imputabile al datore di la­voro.

La determinazione eteronoma del quantum. Il quantum della retribu­zione è determinato ma dal contratto col­lettivo o dalla legge, con conseguente rilevanza nella sfera non del conte­nuto, ma degli effetti del contratto, alla stregua dell’art. 1374 cc., in base al quale le parti sono vincolate non soltanto a quanto previsto dallo stesso contratto, ma anche al tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equitĂ .

Adeguamento della retribuzione. Se la retribuzione fissata dal contratto individuale dovesse essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi, ad essa si sostituisce quella fissata dal con­tratto collettivo; alla stessa conclusione deve giungersi nel caso in cui la retribuzione prevista dal contratto individuale dovesse divenire inadegua­ta nel corso del rapporto per svalutazione monetaria. Ne consegue l’inu­tilitĂ  dell’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerositĂ  (art.1467 cc.), che comporterebbe l’estinzione del rapporto e delle azioni di rescissione (artt. 1447 e 1448 cc.), alle quali può sostituirsi l’adeguamento, anche nel corso del rapporto, della retribuzione mediante l’applicazione dell’art.36 co. 1 cost., il cui contenuto è specificato dai contratti collettivi.

 

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