Nel sistema inaugurato dal d.lgs. n. 29 del 1993, il contratto collettivo ha assunto l’importante ruolo di fonte riconosciuta e dominante del rapporto di lavoro pubblico. Tale contratto, infatti, non deve essere più recepito, come accadeva in precedenza, ma esplica direttamente la propria efficacia normativa, come regolazione generale dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni del comparto cui il contratto si riferisce.

Tale elemento potrebbe avvalorare la conclusione che anche nel settore pubblico il contratto collettivo abbia assunto una natura privatistica, tuttavia, non sono da sottacere i numerosi e vistosi elementi di specialità che caratterizzano il regime dell’istituto. A differenza che nel settore privato, infatti, la legge regola in dettaglio tutti gli aspetti salienti del contratto collettivo e del meccanismo di contrattazione:

  • sono disciplinati i soggetti della contrattazione nazionale di comparto o categoria.
  • (pubbliche amministrazioni) l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) stipula il contratto collettivo, i cui effetti ricadranno poi in capo a tutte le amministrazioni del comparto interessato. In questo modo, quindi, si realizza di fatto un regime di efficacia erga omnes del contratto collettivo nel settore pubblico.
  • (lavoratori) l’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale soltanto le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo (numero degli iscritti) e quello elettorale (numero dei votanti).
  • il procedimento per la stipulazione del contratto nazionale si svolge nei seguenti termini:
    • le risorse destinate alla contrattazione sono definite dal Ministero del Tesoro.
    • l’avvio della contrattazione deve essere preceduto da una deliberazione di indirizzo all’ARAN da parte del Comitato di settore (organo associativo del quale fanno parte le amministrazioni interessate) o del Presidente del Consiglio per le amministrazioni statali.
    • espletato il confronto, si perviene alla sottoscrizione di un’ipotesi di accordo, sul quale deve manifestarsi il parere favorevole del Comitato di settore interessato, il quale è vincolante per l’ARAN.
    • se la certificazione è positiva, l’ARAN giunge a sottoscrivere il contratto collettivo, previa verifica che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.
    • il contratto collettivo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 È prevista anche una contrattazione decentrata, a livello di singole amministrazioni. Essa, tuttavia, è sottoposta alle regole previste dalla contrattazione nazionale, la cui normativa è attenta a scongiurare il pericolo di una contrattazione collettiva decentrata che esca fuori dal controllo finanziario. In questo caso, quindi, siamo di fronte ad un’inderogabilità anche in melius del contratto collettivo nazionale, elemento questo che rappresenta un’ulteriore diversità dell’assetto del sistema pubblico rispetto a quello valevole nel settore privato.

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