Contratto di lavoro e capacità

La stipulazione del contratto di lavoro subordinato avviene, come per tutti i contratti, attraverso il normale incontro delle volontà. Per essere parte di un contratto di lavoro, tuttavia, il lavoratore deve avere una capacità giuridica speciale, che si acquista con la conclusione di un periodo di istruzione obbligatoria (sedici anni secondo la l. n. 296 del 2006).

La Direzione provinciale del lavoro, infatti, può autorizzare l’impiego dei minori in attività lavorative solo nel caso in cui queste non rischino di pregiudicarne la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo (es. frequenza scolastica). In generale, comunque, a protezione della particolare condizione dei bambini e degli adolescenti impegnati in attività lavorative, è prevista un’apposita normativa contenuta nella l. n. 977 del 1967, la quale dispone, tra le altre cose, divieti di adibizione a certi lavori, speciali regimi di orario e di riposo, il divieto di lavoro notturno e una particolare sorveglianza medica.

 Contenuto e forma del contratto di lavoro

La stipulazione del contratto di lavoro richiede una mutua e libera espressione di consenso, che, pur potendosi concretizzare in vari modi, di norma si realizza mediante la sottoscrizione del lavoratore del testo disposto dalla parte datoriale.

La sottoscrizione del contratto comporta la regolarità del rapporto che, solo a partire da quel momento, può cominciare ad essere eseguito, discendendone, per il datore di lavoro, anche una serie di obblighi amministrativi (es. comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro della costituzione del rapporto) e previdenziali (es. pagamento dei contribuiti relativi alle assicurazioni). Il contratto deve contenere, quanto meno, le indicazioni essenziali per poter dar vita al rapporto:

  • nomi delle parti.
  • luogo della futura prestazione.
  • inquadramento professionale e mansioni del lavoratore.
  • misura della retribuzione.
  • eventuali clausole accessorie (es. prova, termine) che, per poter essere valide, devono essere apposte ab initio al contratto di lavoro.

Sebbene nel contratto possano essere contenute anche altre clausole, purché di maggior favore per il lavoratore, il grosso della disciplina, per il fenomeno dell’integrazione eteronoma automatica, sta al di fuori del contratto, elemento questo che spiega perché i contratti di lavoro siano documenti così brevi e scarni.

 Il contratto di lavoro standard non è soggetto, di per sé, a requisiti di forma, né per la prova né per la validità dello stesso. Tali requisiti, al contrario, sono previsti ad substantiam nei contratti di lavoro subordinato atipici , e ciò a fini di garanzia per il lavoratore, che deve essere reso edotto con chiarezza della deminutio di diritti o comunque della diversità di disciplina (es. clausola di prova, il contratto di lavoro a termine, il contratto di lavoro a tempo parziale, il contratto di inserimento, il contratto di apprendistato). Nei contratti di lavoro intermittente e ripartito, invece, la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem.

La mancata osservanza dei requisiti di forma, ove previsto per la validità dei predetti contratti, comporta il ritorno all’applicazione della disciplina standard (es. il contratto a termine viene disciplinato come il contratto a tempo determinato).

Lascia un commento