La materia della previdenza sociale e le stesse fonti che la regolano si caratterizzano per una essenziale ambiguità, che si spiega in considerazione del fatto che tutte le forme di tutela previdenziale sono state istituite subito prima e durante l’ordinamento corporativo.
Al momento della loro istituzione tali forme di tutela costituivano espressione di una solidarietà limitata ai datori di lavoro e ai lavoratori. Ciò non solo imponeva che la tutela previdenziale fosse limitata ai lavoratori subordinati, ma consentiva anche che tale tutela venisse realizzata attraverso un complesso di rapporti analoghi a quelli propri delle assicurazioni private. Si riteneva infatti che tra contributi e prestazioni previdenziali intercorreva una relazione di corrispettività poiché l’ammontare della prestazione era proporzionato ai contributi versati, mentre il mancato versamento di questi ultimi escludeva il diritto alle prestazioni.
La Costituzione repubblicana invece considera la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività.
Secondo i principi costituzionali, il titolo per avere diritto alle prestazioni previdenziali risiede soltanto nell’essere cittadini e i livelli di quelle prestazioni, debbono essere determinati soltanto in funzione delle scelte politiche che ispirano il legislatore nella valutazione e nella individuazione delle esigenze di liberazione dal bisogno alle quali occorre dare soddisfazione.
L’ambiguità di cui si è parlato, deriva anche dal fatto che dopo l’entrata in vigore della Costituzione è mancato un disegno per una riforma organica, mentre la più recente legislazione risulta sempre più ispirata ai principi costituzionali ma soltanto per alcuni aspetti.
Tale ambiguità ha finito per determinare un’alterazione del rapporto tra gettito contributivo e onere della prestazione, soprattutto nelle gestioni previdenziali che si caratterizzano per l’erogazione di trattamenti pensionistici e per il Servizio sanitario nazionale. Da tale alterazione è derivata la crisi finanziaria del sistema alla quale è stato posto rimedio con una riduzione dei livelli di tutela.
L’ambiguità ora rilevata non è di per sé insuperabile. Infatti le leggi più recenti, ispirate ai principi costituzionali, una volta inserite nell’ordinamento giuridico preesistente ne impongono la riconsiderazione in una prospettiva diversa da quella originaria. Inoltre tutte le volte che si prospetti un’alternativa di soluzioni, sia per la ricostruzione teorica del sistema previdenziale, per il superamento dei nodi interpretativi posti da single disposizioni, la prevalenza spetta alla soluzione conforme ai principi costituzionali. Un limite esiste deve essere individuato non tanto e non solo nell’impossibilità di superare l’enunciato legislativo ( art. 12, disp. prel., c.c.), ma soprattutto nella stessa diversità di significati e di rilevanza che la giurisprudenza attribuisce ai principi accolti dalla Costituzione.