Considerazioni preliminari

Tutte le forme di tutela previdenziale sono state istituite subito prima e durante l’ordinamento corporativo. Al momento della loro istituzione tali forme costituivano espressione di una solidarietà limitata ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Ciò non solo imponeva che la tutela previdenziale fosse limitata ai lavoratori subordinati, ma consentiva anche che tale tutela venisse realizzata attraverso un complesso di rapporti analoghi a quelli propri delle assicurazioni private. Tra contributi e prestazioni previdenziali intercorreva una relazione di corrispettività poiché l’ammontare della prestazione era proporzionato ai contributi versati, mentre il mancato versamento di questi ultimi escludeva il diritto alle prestazioni.

La costituzione repubblicana considera la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività.

Secondo i principi costituzionali, il titolo per avere diritto alle prestazioni previdenziali risiede soltanto nell’essere cittadini e i livelli di quelle prestazioni ” mezzi adeguati alle esigenze di vita”, debbono essere determinati soltanto in funzione delle scelte politiche che ispirano il legislatore nella valutazione e nella individuazione delle esigenze di liberazione dal bisogno alle quali occorre dare soddisfazione.

Dopo l’entrata in vigore della costituzione a mancato disegno per una riforma organica, mentre più recente legislazione risulta sempre più intensamente ispirata ai principi costituzionali ma soltanto per alcuni aspetti.

Le leggi più recenti, ispirate ai principi costituzionali, una volta inserite nell’ordinamento giuridico preesistente ne impongono la riconsiderazione in una prospettiva diversa da quella originaria.

Un limite esiste deve essere individuato non tanto e non solo nell’impossibilità di superare l’enunciato legislativo ( art. 12 ,disp.prel., cc), ma soprattutto nella stessa diversità di significati e di rilevanza che la giurisprudenza attribuisce ai principi accolti

 

Origine della previdenza sociale

E trasformazioni economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale polvere per evidenza anche problema di quanti si venivano a trovare in condizione di bisogno.

Ciò soprattutto perché le nuove strutture economiche e sociali determinate dall’industrializzazione, dal fenomeno dell’inurbamento e dai bassi livelli salariali e resero difficile il ricorso alla tradizionale solidarietà familiare e inadeguati gli interventi della beneficenza pubblica e privata, mentre l’abolizione delle corporazioni aveva eliminato ogni forma di solidarietà professionale.

L’esigenza di realizzare una tutela dei lavoratori subordinati che si venivano a trovare in condizione di bisogno per il verificarsi di eventi che ne menomavano la capacità lavorativa fu ben presto avvertita dalla costituzione.

Il liberalismo ottocentesco considerò con intransigenza i problemi sociali del lavoro. Il ricorso alla beneficenza pubblica e privata dapprima veniva considerato una soluzione ultima e destinata a garantire la conservazione dell’ordine pubblico. La prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale fu determinata dalla spontanea iniziativa dei lavoratori interessati.

Le società di mutuo soccorso, associazioni volontarie di lavoratori, realizzarono la solidarietà tra agli associati provvedendo, con i loro contributi: ad erogare prestazioni a quanti si fossero trovati in condizione di bisogno, nonché una pensione agli associati che avessero raggiunto un’età che li rendeva inabili ad un lavoro proficuo una erogazione una tantum ai familiari degli associati defunti. Lo schema è quello dell’assicurazione anche se c’è l’eliminazione dell’intermediario-assicuratore.

Le mutue di soccorso si rivelarono solo parzialmente idonee a risolvere il problema dell’incerto domani di chi vive del proprio lavoro. Alle mutue si potevano iscrivere soltanto lavoratori meglio retribuiti.

L’esperienza mutualistica rappresenta una delle prime manifestazioni dell’associazionismo operaio: la loro costituzione può essere messa relazione a quella del sindacato ed anzi l’ha preceduta e favorita.

La legge 17 marzo 1898, n. 80, resa obbligatoria per i datori di lavoro l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e così, la nascita della previdenza sociale italiana. In realtà, questa legge si limita a rendere obbligatoria un’assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro.

Il datore di lavoro doveva anche sostenere i rischi che lavoratore incontra nello svolgimento della sua attività. Questo fu il primo intervento statale atto dalla di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizione di bisogno.