Sotto la nozione di servizi di assistenza a terra aeroportuali siano comprese quelle operazioni necessarie per la partenza e l’arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci.

Il D.Lgs. 18/1999 ha operato in una duplice direzione:

  • ha attuato la riforma relativa alla liberalizzazione      dei servizi di handling aeroportuali in Italia;
  • ha identificato l’esatto significato dei servizi di      handling.

Abbiamo 11 categorie di servizi di handling:

  1. l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione;
  2. l’assistenza passeggeri;
  3. l’assistenza bagagli;
  4. l’assistenza merci e posta;
  5. l’assistenza operazioni in pista;
  6. l’assistenza pulizia e servizi di scalo;
  7. l’assistenza carburante e olio;
  8. l’assistenza manutenzione dell’aereo;
  9. l’assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi;
  10. l’assistenza trasporto a terra;
  11. l’assistenza ristorazione “catering”.

 Il decreto in esame ha stabilito che, tra le imprese che forniscono servizi di assistenza a terra, almeno una non deve essere controllata, direttamente o indirettamente:

dall’ente di gestione;

da un vettore che ha trasportato più del 25 % dei passeggeri o delle merci registrati nell’aeroporto durante l’anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori;

da un ente che controlla, o che è controllato, direttamente o indirettamente, dall’ente di gestione o dal vettore interessati.

Le restrizioni previste alla liberalizzazione dei servizi di handling

Il D.Lgs. 18/1999 ha previsto che al fine di aprire al mercato i servizi di assistenza a terra alle imprese private debbano sussistere determinati requisiti.

Per quanto riguarda gli aeroporti che abbiano un traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci, è riconosciuto l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra esclusivamente ai prestatori di servizi che posseggano comprovati requisiti di idoneità.

L’E.N.A.C., di fronte a problemi di sicurezza, capacità o spazio disponibile dell’aeroporto, può disporre la limitazione del numero di prestatori che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 2.

Inoltre, “in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici”, l’ente di gestione, dopo aver fatto la segnalazione all’E.N.A.C., può essere autorizzato a limitare l’accesso dei prestatori al mercato dei servizi di handling.

In questo caso, l’ente di gestione aeroportuale deve individuare i prestatori, il cui accesso è sottoposto a limitazioni, attraverso una gara pubblica d’appalto, che possa garantire una scelta obiettiva non discriminatoria.

I requisiti per divenire prestatori di servizi a terra sono:

  1. capitale sociale almeno pari ad ¼ del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere;
  2. risorse strumentali e capacità organizzative idonee;
  3. attestato comprovante il rispetto dei vari obblighi in materia di sicurezza;
  4. copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all’attività da svolgere.

Altri limiti all’accesso al mercato dei servizi di handling sono previste in riferimento al cosiddetto regime di autoassistenza. È sancito il principio della libertà di effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore, in un regime di autoassistenza.

L’autoassistenza è quella situazione in cui “un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi”, escludendo, però, che tra i soggetti terzi possano rientrare “gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell’altro, ovvero la cui partecipazione in ciascun degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente”.

Le infrastrutture centralizzate

L’E.N.A.C. può riservare la gestione di particolari servizi in esclusiva all’ente di gestione medesimo, se:

la loro complessità                 il costo                   l’impatto ambientale

non ne consentano il libero accesso da parte di altri prestatori servizi.

Queste infrastrutture includono, ad esempio, la gestione del sistema di smistamento e di riconsegna dei bagagli, degli impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento degli aeromobili, ecc…

Per garantire l’accesso alle infrastrutture centralizzate dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l’autoassistenza, l’E.N.A.C. vigila affinché la gestione di dette infrastrutture avvenga “secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori”.

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