Sotto la nozione di servizi di assistenza a terra aeroportuali siano comprese quelle operazioni necessarie per la partenza e l’arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci.
Il D.Lgs. 18/1999 ha operato in una duplice direzione:
- ha attuato la riforma relativa alla liberalizzazione dei servizi di handling aeroportuali in Italia;
- ha identificato l’esatto significato dei servizi di handling.
Abbiamo 11 categorie di servizi di handling:
- l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione;
- l’assistenza passeggeri;
- l’assistenza bagagli;
- l’assistenza merci e posta;
- l’assistenza operazioni in pista;
- l’assistenza pulizia e servizi di scalo;
- l’assistenza carburante e olio;
- l’assistenza manutenzione dell’aereo;
- l’assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi;
- l’assistenza trasporto a terra;
- l’assistenza ristorazione “catering”.
Il decreto in esame ha stabilito che, tra le imprese che forniscono servizi di assistenza a terra, almeno una non deve essere controllata, direttamente o indirettamente:
dall’ente di gestione;
da un vettore che ha trasportato più del 25 % dei passeggeri o delle merci registrati nell’aeroporto durante l’anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori;
da un ente che controlla, o che è controllato, direttamente o indirettamente, dall’ente di gestione o dal vettore interessati.
Le restrizioni previste alla liberalizzazione dei servizi di handling
Il D.Lgs. 18/1999 ha previsto che al fine di aprire al mercato i servizi di assistenza a terra alle imprese private debbano sussistere determinati requisiti.
Per quanto riguarda gli aeroporti che abbiano un traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci, è riconosciuto l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra esclusivamente ai prestatori di servizi che posseggano comprovati requisiti di idoneità.
L’E.N.A.C., di fronte a problemi di sicurezza, capacità o spazio disponibile dell’aeroporto, può disporre la limitazione del numero di prestatori che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 2.
Inoltre, “in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici”, l’ente di gestione, dopo aver fatto la segnalazione all’E.N.A.C., può essere autorizzato a limitare l’accesso dei prestatori al mercato dei servizi di handling.
In questo caso, l’ente di gestione aeroportuale deve individuare i prestatori, il cui accesso è sottoposto a limitazioni, attraverso una gara pubblica d’appalto, che possa garantire una scelta obiettiva non discriminatoria.
I requisiti per divenire prestatori di servizi a terra sono:
- capitale sociale almeno pari ad ¼ del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere;
- risorse strumentali e capacità organizzative idonee;
- attestato comprovante il rispetto dei vari obblighi in materia di sicurezza;
- copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all’attività da svolgere.
Altri limiti all’accesso al mercato dei servizi di handling sono previste in riferimento al cosiddetto regime di autoassistenza. È sancito il principio della libertà di effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore, in un regime di autoassistenza.
L’autoassistenza è quella situazione in cui “un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi”, escludendo, però, che tra i soggetti terzi possano rientrare “gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell’altro, ovvero la cui partecipazione in ciascun degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente”.
Le infrastrutture centralizzate
L’E.N.A.C. può riservare la gestione di particolari servizi in esclusiva all’ente di gestione medesimo, se:
la loro complessità il costo l’impatto ambientale
non ne consentano il libero accesso da parte di altri prestatori servizi.
Queste infrastrutture includono, ad esempio, la gestione del sistema di smistamento e di riconsegna dei bagagli, degli impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento degli aeromobili, ecc…
Per garantire l’accesso alle infrastrutture centralizzate dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l’autoassistenza, l’E.N.A.C. vigila affinché la gestione di dette infrastrutture avvenga “secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori”.