Nel 1979 la Commissione Europea elaborò il “primo memorandum” nel quale veniva formulata una proposta di regolamentazione comunitaria dell’aviazione civile.

In questo periodo il mercato del trasporto aereo era caratterizzato dalla gestione statale in regime di monopolio del trasporto aereo nazionale che veniva considerato “servizio pubblico”.

In tale contesto, gli aiuti di Stato, ai quali gli Stati facevano spesso ricorso, trovavano giustificazione nel fatto che le compagnie di bandiera erano gravate dell’esercizio del servizio su rotte che, pur non comportando ingenti introiti, rispondevano ad una ragione sociale che lo Stato era tenuto a garantire.

Dunque il primo memorandum proponeva l’abolizione dl principio monopolistico pubblicistico per rendere il mercato dei servizi aerei più flessibile.

Nel “secondo memorandum” del 1984 la Commissione ha analizzato gli strumenti per la gestione della politica della concorrenza nel settore del trasporto aereo e più specificatamente in materia di aiuti di Stato.

La Commissione ha codificatole forme in cui gli aiuti erano più frequentemente concessi alle compagnie aeree ed ha, inoltre, elaborato un criterio generale sulla base del quale avrebbe concesso il beneficio della compatibilità degli “aiuti settoriali” ai progetti di intervento finanziario dello Stato a favore delle compagnie aeree.

Ma, l’aiuto strutturato in modo da essere trasparente ed offrire possibilità di controllo:

  1. non deve trasferire le difficoltĂ  di uno Stato membro al resto della ComunitĂ ;
  2. deve essere inserito in un programma approvato dalla Commissione;
  3. deve essere volto a risanare la solvibilità finanziaria della compagnia di modo che quest’ultima possa operare sul mercato in modo autosufficiente e senza necessità di ulteriori aiuti.

Il Consiglio della ComunitĂ  ha emanato norme generali per disciplinare il settore dei trasporti aerei in tre pacchetti di legislazione: uno nel 1987, uno nel 1990 e uno nel 1922.

Questo ultimo sancisce la liberalizzazione del trasporto aereo e introduce lo strumento degli oneri di servizio pubblico come sistema correttivo delle distorsioni prodotte sui livelli di offerta dei servizi dalle dinamiche di mercato.

Nel contesto del mercato liberalizzato del trasporto aereo, l’esigenza primaria di assicurare livelli di offerta adeguati è realizzata attraverso l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte che, a causa dell’insufficienza della domanda, non risultano remunerative per l’impresa che le eserciti.

Tale sostegno finanziario è visto come remunerazione di una attività imprenditoriale svolta a favore della collettività e a spese, in parte, dello Stato.

Quindi, “onere di servizio pubblico” è qualsiasi onere imposto ad un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale.

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