Nel 1989 sono state elaborate una serie di orientamenti che definivano le condizioni in presenza delle quali gli aiuti pubblici sarebbero stati considerati compatibili con il mercato comune.
Dunque la Commissione ha predisposto una strategia comunitaria per far fronte al problema del divario dei costi di esercizio esistenti tra il naviglio immatricolato negli Stati membri e il naviglio battente bandiera extracomunitaria e di comodo.
Questa strategia era ideata in modo tale da garantire che l’impatto globale degli aiuti di Stato non superasse un massimale da definire sulla base degli svantaggi sotto il profilo dei costi, che le navi battenti bandiera di uno Stato membro a bassa struttura salariale incontravano su mercati mondiali.
Il calcolo era basato sul costo ipotetico di esercizio di navi battenti bandiera portoghese e cipriota, che rappresentavano rispettivamente il primo registro CE meno costoso e una bandiera di comodo.
La Commissione nel 1997 ha rivisto la strategia, ribadendo obiettivi già noti:
- salvaguardare l’occupazione comunitaria;
- preservare il Know-how marittimo nella Comunità;
- sviluppare le qualificazioni della gente di mare e migliorare la sicurezza.
Ma la Commissione modifica radicalmente i mezzi predisposti al perseguimento di tali obiettivi, imponendo che gli aiuti siano più strettamente collegati ad azioni specifiche piuttosto che riflettere ipotetiche differenze tra i costi di esercizio.
Gli stati membri, dunque, possono erogare legittimamente aiuti alle imprese di navigazione marittima optando per alcune forme di finanziamento individuate già dalla Commissione.
Dal 1992 un regolamento Ce incentiva regolari collegamenti marittimi con quelle regioni in relazione alle quali l’offerto dei servizi di trasporto marittimo è insufficiente attraverso il riconoscimento agli Stati membri del potere di imporre ineri di servizio pubblico e di concludere contratti di servizio pubblico su quelle rotte.
Gli stai membri possono concludere contratti di servizio pubblico o imporre oneri di servizio pubblico come condizioni per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolare da, tra e verso le isole, solo se tale conclusione di contratti e imposizione di obblighi avviene su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.
Dal 1997 la Commissione ha stabilito che le restrizioni all’accesso ad una rotta a favore di un singolo operatore sonno ammesso solo quando non esistano concorrenti che forniscano servizi regolari sulla rotta in questione o concorrenti aventi l’intenzione comprovata di fornirli; inoltre la Commissione precisa che la previsione di diritti speciali deve in ogni caso rispettare i principi di necessità e proporzionalità di cui al trattato istitutivo della CE.
Infine:
1. i contratti di servizio pubblico devono essere aggiudicati con una gara pubblica;
2. l’avviso di gara deve essere pubblicizzato e deve rendere noti gli obblighi relativi al livello e alla frequenza del servizio;
3. il rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti dall’operatore per effetto della prestazione del servizio deve essere direttamente connesso con la perdita contabilizzata dall’operatore nella prestazione di servizio.