Anche se i 2 termini vengono usati in modo caotico, quindi appare superfluo ciò che segue, è tuttavia necessario fare una distinzione tra

  1. controllo sulla coerenza , volto a stabilire se fra le varie manifestazioni normative nella stessa materia e quella denunciata esista una congruità o se vi siano contraddizioni insanabili,
  2. controllo sulla la ragionevolezza della legge appunto che prescinde da termini di paragone per esaminare la corrispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori della tavola costituzionale.

 

Il controllo di ragionevolezza

Esiste e caratterizza molte procedure dello stato costituzionale contemporaneo. Nel caso delle leggi esiste un organo deputato a questo controllo, che è la corte. Quindi sappiamo che esiste e chi lo esercita, ciò che non sappiamo è come viene esercitato.

Il canone di ragionevolezza sembra corrispondere all’apparenza di non arbitrarietà dei procedimenti adottati dai giudici costituzionali e perché ciò accada sono necessari :

1) maggiore apertura del contraddittorio ( confronto esteso fra tesi ed antitesi )

2) motivazioni adeguate a sostenere il dispositivo

3) uso di tecniche idonee nel tempo ad individuare l’irragionevolezza delle leggi.

Diversamente dalle altre forme di accertamento di illegittimità che si basano sul confronto vero/falso ( contrario ) , il giudizio di ragionevolezza predilige confronto vero/non vero (contraddizione ) il che implica un ampio ventaglio di possibilità su cui basare il giudizio della corte stessa poiché il “non vero” comprende tutti i valori compresi tra vero e falso ( quindi anche l’incerto, il probabile… etc). Si comprende come il vero problema del controllo di legittimità nel caso di giudizio di ragionevolezza è la determinazione dei criteri del controllo stesso.

Problema: il giudizio di legittimità per il vizio di irragionevolezza è un giudizio sull’ “ingiustizia” della legge?

Letteralmente non dovrebbe essere così perché alla corte è precluso l’accertamento dell’ingiustizia della legge, poiché si deve limitare a controllarne la validità. Tuttavia nel diritto costituzionale si nota il tentativo di giuridicizzare questa aspirazione.

L’attuale stato costituzionale metabolizza infatti il problema della legge ingiusta trasformandolo nel problema della legge illegittima.

In breve: una legge irragionevole è illegittima ( non tanto perché è incostituzionale ,ma) perché è ingiusta.

Siccome l’ordinamento costituzionale si caratterizza proprio per l’aspirazione alla giustizia, una legge ingiusta non è tollerata e non potendosi giuridicamente dichiarare l’ingiustizia della legge se ne dichiara allora l’illegittimità per irragionevolezza.

La corte cioè intuisce che la legge non va bene, e sebbene non vi sia alcun contrasto diretto i indiretto con la costituzione, quest’ultima viene comunque percepita come “lesa” violandone lo spirito.

Molti hanno tentato di classificare i vizi di irragionevolezza ( corrispondenza tra lex e norma costituzionale nella determinazione del contesto disciplinato ; giudizio sulle finalità della legge rispetto allo scopo costituzionale ; pertinenza dei mezzi ai fini ; congruità dei mezzi ai fini… etc )senza però avere pretese di esaustività.

La corte, nell’utilizzare il canone della ragionevolezza , deve:

  1. valutare la razionalità della legge in relazione ai fini e della legge stessa, e del settore legislativo dell’ordinamento disciplinato dalla legge à si avrà in questi casi un giudizio sulla coerenza logica intrinseca secondo lo scopo.
  2. Valutare la compatibilità delle legge rispetto ai valori espliciti della costituzione e impliciti del sistema costituzionale à coerenza logica estrinseca secondi i valori
  3. Procedere ad un bilanciamento fini-valori protetti dai principi costituzionali ,facendo una valutazione costi/benefici à solo in questo senso si può parlare di ragionevolezza.

La sensazione che la corte faccia della ragionevolezza un passe par tout generale è forte… tuttavia è giustificato col fatto che se è vero che la costituzione comprende ciò che dice e ciò che non dice, quindi se è vero che c’è uno spirito non ancorato alle norme scritte, allora un sindacato di ragionevolezza ha una funzione insostituibile.

Perché quest’alta concezione del canone della ragionevolezza non si trasformi in un diritto costituzionale libero, gli strumenti di controllo disponibili contro il legislatore devono essere applicati anche nei confronti della corte stessa ( per evitare abusi ).

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