La corte costituzionale ha ammesso in piĂą occasioni che sussiste un vincolo giuridico; in particolare molto limpida è stata l’affermazione della corte lĂ  dove è tenuta a sottolineare che a differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolvere quanto in precedenza statuito, il referendum o manifesta una volontĂ  definitiva ed irripetibile che impedisce la scelta politica di far rivivere una normativa abrogata, individuando nel giudizio di legittimitĂ  costituzionale in via incidentale, lo strumento di difesa del risultato referendario, nell’ipotesi di ripristino ad opera del legislatore della normativa abrogata.

 La disciplina legislativa ripristinata di una normativa abrogata è costituzionalmente illegittima, in quanto sarebbe eluso il fine perseguito dal popolo sovrano, di sollecitare una diversa disciplina legislativa o addirittura di escludere qualsiasi disciplina; l’esito positivo del referendum assurgerebbe a norma interposta tra costituzione e le leggi ordinarie, utilizzabili quale parametro nel giudizio di legittimitĂ  costituzionale dinnanzi alla corte.

 Non è possibile re-introdurre quelle norme tramite il referendum che il popolo ha voluto abrogare. Qualora ciò avvenisse è possibile l’intervento del presidente della Repubblica mediante scioglimento anticipato del Parlamento e l’indizione di nuove elezioni

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