Gli strumenti che la Corte ha attivato per svolgere questa sua linea giurisprudenziale hanno investito essenzialmente due aree:
- l’ampliamento della tipologia di sentenze, dal momento che accanto alle sentenze di accoglimento e di rigetto la Corte ha potuto estendere la propria sfera di influenza:
- nei confronti del potere giurisdizionale con le sentenze interpretative di rigetto, mediante le quali l’organo, mentre respinge una questione di costituzionalità , cerca di vincolare gli organi giudicanti all’adozione di una certa interpretazione della norma impugnata;
- nei confronti del potere legislativo con le sentenze creative o manipolative, pronunce queste con le quali vengono ad essere formulate nuove norme desunte dalla combinazione di norme operanti o direttamente dai principi costituzionali;
- l’applicazione del principio di uguaglianza come criterio di ragionevolezza, determinata attraverso alcuni indirizzi fondamentali:
- il principio di uguaglianza è stato sviluppato in direzione di un controllo sulla ragionevolezza della legge, ossia sulla logicità che il legislatore è tenuto a rispettare quando viene a stabilire trattamenti normativi distinti (limite al potere discrezionale del legislatore);
- il sindacato di ragionevolezza è stato esteso oltre i confini dell’art. 3 Cost., venendo ad essere riferito ora all’adeguatezza della legge rispetto al fine perseguito, ora alla sua congruenza rispetto al sistema normativo considerato nel suo complesso;
- il sindacato ha poi assunto connotazione ancora piĂą incisive, quando la Corte ha ritenuto di poter fondare il proprio giudizio sul ragionevole bilanciamento tra i diversi valori e interessi posti in gioco dalla norma impugnata rispetto al dettato costituzionale (valutazione del merito politico).