Potere giudiziario ( interno , semplice ) :secondo la corte, data la natura non gerarchica di tale potere, ciascun giudice , nell’esercizio delle sue funzioni, è legittimato ad essere considerato potere dello stato, questi però deve anche essere nell’esercizio delle sue funzioni che devono essere di natura giurisdizionale ( quindi non è potere il giudice di sorveglianza perché la decisione sui reclami dei detenuti non è atto giurisdizionale… etc)

[ es. di conflitto tra Autorità Giudiziaria e Camere à negli ultimi tempi la causa di maggior attrito tra giudici a camere riguarda l’insindacabilità parlamentare sancita dall’art68; la corte non solo ha ammesso i conflitti anche solo nei confronti di una delle camere, ma ha sanzionato il cattivo uso dell’insindacabilità che non deve trasformarsi in un privilegio assoluto, quindi l’immunità non deve diventare impunità.]

È potere la Corte dei Conti ; l’UCR per il carattere giurisdizionale dell’organo ;

il CSM a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali

la Corte Costituzionale anche se per alcuni, ciò contraddice con il principio secondo cui nemo index in causam propria, cioè nessuno può essere attore ed arbitro in un giudizio;

il PdR perché pone in essere atti propri e a lui imputabili , dove la controfirma ha funzione modesta, che lo caratterizzano come autonomo potere costituzionale. [es. “caso Cossiga” ( libro pagina 245)

Potere legislativo ( interno, complesso ) : vi sono funzioni proprie ed esclusive di ciascuna camera per le quali ognuna di esse può assumere la caratteristica di potere dello stato come anche il parlamento in seduta comune ;

non sono poteri dello stato la giunta per le elezioni e le commissioni di inchiesta perché organi che dichiarano la volontà delle camere; in dubbio è la posizione dei gruppi parlamentari che sono considerati potere dello stato ( quindi legittimati a sollevare un conflitto) solo a garanzie delle minoranze nei rapporti con la maggioranza; allo stesso modo , cioè a tutela del loro status, dovrebbero essere legittimati anche i singoli parlamentari solo nei confronti della camera d’appartenenza ma la corte li ha esclusi (non sono poteri dello stato).

Potere esecutivo ( complesso ): la sua struttura gerarchica fa sì che la legittimazione processuale è sempre e soltanto del vertice gerarchico, cioè il governo e + precisamente il consiglio dei ministri. Tuttavia il presidente del consiglio può, su delibera del consiglio stesso, rappresentare il governo in un conflitto.

In quanto titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite sono poteri dello stato il CNEL e Consiglio di Stato

 

Oggetto del giudizio

Qualsiasi atto omissivo o commissivo, imputabile ad organi dello stato; sia Atti (definitivi o modificabili) sia meri comportamenti che la corte è chiamata a valutare e sanzionare.

Attraverso i conflitti la Corte esercita in pratica un sindacato di legittimità illimitato ( es. i regolamenti parlamentari sono insindacabili ma non esenti da 1 controllo di costituzionalità nell’ipotesi in cui ledano un altro potere dello Stato).

Inoltre il parametro utilizzato dalla corte dovrebbe essere quello delle mere attribuzioni costituzionali ( quindi risolvere il conflitto solo utilizzando le norme costituzionali), ma la corte utilizza come parametro effettivo tutte le norme, consuetudini costituzionali, regole consuetudinarie… etc che hanno ad oggetto la competenza dei poteri dello stato coinvolti nel conflitto, essendo la concreta competenza la vera misura dell’attribuzione costituzionale, quindi si ha un’estensione del parametro.

 

Tipologia dei conflitti

Il conflitto non è da intendere come la rivendicazione statica di un’ attribuzione di un potere contro un altro, ma riguarda l’esercizio dinamico dei compiti che spettano all’uno o all’altro potere.

  • vindicatio potestas à rivendicazione di 1 potere usurpato da altri
  • menomazione à quando con l’ esercizio del potere si impedisce ad altri di esercitare il proprio
  • omissione à assoluta o relativa , quando il potere dello stato si rifiuti di compiere 1atto richiesto o ne compie solo una parte
  • interferenza à quando competenze ed attribuzioni sono intrecciate tra loro, la corte fa appello al principio di leale collaborazione
  • conflitti negativi à 1potere dello stato lamenta di essere caricato di competenze ad attribuzioni di altri
  • conflitti preventivi à si previene gli effetti di 1 atto di imminente emanazione

 

Il processo

La corte si esprime in 2 tempi:

  • accerta l’ammissibilità del conflitto in camera di consiglio
  • giudica nel merito ( in caso di accertamento positivo)

Il ricorrente non è vincolato da termini di scadenza; dalla notificazione le parti hanno 20gg per costituirsi; la “rinuncia” accettata da tutte le parti estingue il processo. La Corte stabilisce le parti coinvolte e se è necessario aumenta o riduce il n° di autorità.

 

Efficacia delle pronunzie

La corte dichiara il potere cui spettano le attribuzioni contestate e , se è stato emanato 1atto viziato da incompetenza lo annulla.

Si è dibattuto se l’oggetto del giudizio fosse l’atto o l’attribuzione per poi arrivare alla conclusione che vi è un triplice giudizio che coinvolge non solo questi 2 aspetti ma anche le competenze.

Per l’atto annullato, gli effetti della decisione valgono solo inter partes, mentre l’accertamento delle attribuzioni/competenze produce effetti erga omnes. Incerta ancora è però la posizione del potere cui è stata riconosciuta la lesione nell’ipotesi in cui si ripresenti la stessa situazione, cioè in tal caso è incerto se il potere resista direttamente o debba ancora rivolgersi alla corte.

Per i giudizi nascenti da atti omissivi, la decisione della corte potrebbe porre 1termine entro cui il potere condannato sia costretto ad agire, trascorso il quale il soggetto leso può attivarsi direttamente come se l’atto richiesto fosse stato eseguito.