Titolare del potere di ritiro di una proposta di legge di iniziativa parlamentare è il singolo parlamentare; qualora l’iniziativa sia stata esercitata da piĂą parlamentari, il potere di ritiro è condizionato alla volontĂ  concorde di tutti proponenti, poichĂ© il dissenso anche di uno solo di essi farebbe venire meno il presupposto potere di ritiro, e cioè l’identitĂ  tra il soggetto esercitante il ritiro, ed il soggetto che ha esercitato la corrispondente iniziativa legislativa.

 Il ritiro scaturisce necessariamente da un atto esplicito, in caso di decesso del parlamentare che abbia presentato una proposta di legge, tale proposta non decade né si intende tacitamente ritirata;

la stessa soluzione vale altresì per le proposte di legge presentate da parlamentari, l’elezione dei quali, non sia stata convalidata. Questa affermazione presuppone che il potere di ritiro possa legittimamente essere esercitato da parte dei parlamentari anche antecedentemente alla convalida della loro elezione, poichĂ© entrano immediatamente nello esercizio delle funzioni con la proclamazione della loro elezione. 

  • Il ritiro dei progetti di legge di iniziativa popolare, il principio della corrispondenza tra il soggetto che ha esercitato l’atto di iniziativa legislativa e il soggetto che esercita il ritiro di tale atto comporta che il progetto di legge popolare può essere ritirato soltanto ad opera della volontĂ  unanime degli stessi 50.000 o piĂą firmatari di quel progetto.

 La diversa tesi sembra ritenere possibile una ritiro con numero di firme tali da ridurre al di sotto di 50.000 il numero dei firmatari del progetto di legge, ciò però determinerebbe l’inaccettabile conseguenza di consentire indirettamente il ritiro di un progetto ad opera di soggetti numericamente inferiori. Non può neppure parlarsi, di decadenza del progetto di legge, poichĂ© rimane validamente iscritto all’ordine del giorno dell’una o dell’altra Camera, per forza propria ed indipendentemente dalle vicende che possono coinvolgere il proponente.

 Infine, il ritiro di atti di iniziativa legislativa, rispetto ai quali sussiste una dissociazione tra il soggetto titolare dell’atto, ed il soggetto al quale spetta la materiale presentazione alle camere di tale atto, deve avvenire anche esso secondo il medesimo schema dissociato: l’atto di ritiro può essere deciso soltanto del primo soggetto e, deve essere trasmesso dal secondo soggetto al presidente, del ramo del Parlamento presso cui era stato presentato il progetto di legge

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