Si ha riserva di legge quando la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire in quella materia una fonte secondaria (regolamento del Governo). Si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge.

La funzione della riserva  è essenzialmente garantista, in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o l’organizzazione degli uffici pubblici o di importanti organi, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra maggioranza e opposizione.

La riserva di legge  può essere:

  • assoluta quando una determinata materia deve essere interamente regolata dalla legge,   viene cioè imposto al Parlamento (o in caso di decreto legge e decreto legislativo al Governo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie. Sono casi di (—) solo quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 25, 41, 44 e 95 Cost.
  •  relativa se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali, mentre la loro realizzazione può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie all’interno però dei principi e dei criteri individuati con legge nei limiti dei principi enunciati dalla legge stessa.

Si distingue inoltre fra:

  • riserva costituzionale, quando la      materia è affidata a leggi costituzionali;
  • riserva formale, quando si      riferisce solo alla legge, con esclusione degli atti equiparati alla legge      e alla legge regionale;
  • riserva implicita, quando non è      espressamente prevista dalla Costituzione ma si ricava implicitamente da      essa.
  • esplicita quandola Costituzione      indica chiaramente la riserva di legge
  • rinforzata (o      rafforzata)      si ha quandola       Costituzione oltre a riservare la disciplina, rafforza      il concetto di riserva con altre informazioni
  • riserva di      legge di giurisdizione, si ha quando indica l’organo preposto      ad operare su una materia, ad esempio è l’art. 13 quando sancisce che “Non      è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione      personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertĂ  personale, se non      per atto motivato dell’autoritĂ  giudiziaria (riserva di legge di      giurisdizione) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva      di legge assoluta)”.

Essa, per gli stessi fini, va accomunata al più generale principio di legalità che è alla base della concezione dello Stato di diritto

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