L’esistenza di un giudice (che sia anche competente a trattare il giudizio) e un giudizio sono presupposti perché possa sorgere una qualcosa, ciò però non significa che il giudice possa emettere L’ordinanza di rimessione ( della questione alla corte costituzionale ) con cui sospende il processo principale e da vita al processo costituzionale in via incidentale.

Infatti, perché si possa emettere l’ordinanza sono necessarie 3 condizioni fondamentali:

  • rilevanza della qualcosa
  • non manifesta infondatezza della qualcosa
  • il giudice, prima di emanare l’ordinanza, in assenza di diritto vivente , deve aver esperito ogni tentativo di applicare una “interpretazione adeguatrice” à considerata un dovere del giudice, la cui mancanza viene sanzionata con una infondatezza o dichiarazione di inammissibilità

 

La Rilevanza

Deve sussistere e deve essere motivata nell’ordinanza di remissione, in modo che la parte eventualmente lesa dalla sospensione del giudizio, sappia che esistevano ragioni motivate per cui venisse applicata al processo una norma di dubbia costituzionalità.

Poiché si è parlato di “parte” facciamo una breve parentesi sul ruolo che questa ha nel processo in via incidentale

 Istanza di parte → si ha quando una delle parti (compreso il PM) o il giudice ex officio solleva, nel corso di un giudizio innanzi al giudice, la qualcosa. In quest’ultimo caso non sorgono problemi perché è lo stesso magistrato che deve emettere l’ordinanza di rimessione a sollevare la questione, quindi dovrebbe già aver valutato “rilevanza” e “non manifesta infondatezza”

Nell’altro caso invece Il giudice, di fronte all’istanza di parte può:

  • rigettarla integralmente , per manifesta irrilevanza o infondatezza ( con ordinanza di rigetto motivata ) o per difetto della propria legittimazione se non è giudice competente nel giudizio. Non è ammessa l’impugnabilità immediata dell’ordinanza di rigetto, tuttavia la qualcosa è riproponibile all’inizio di ogni grado di giudizio → è possibile riformulare l’istanza di fronte al giudice e la parte può indicare ( nella qualcosa non accolta nel grado precedente) uno dei motivi o il motivo dell’impugnazione della sentenza del giudice considerata errata per l’omesso accoglimento della qualcosa ( quindi si può riconoscere un’impugnabilità indiretta dell’ordinanza di rigetto). Oltretutto non è neanche esclusa la revocabilità dell’ordinanza di rigetto ad es. nel momento in cui il giudice che aveva emesso l’ordinanza riconosca solo poco prima dell’applicazione della legge dubbia la sua rilevanza
  • Accoglierla integralmente
  • Non accoglierla integralmente ma riconoscerne parziale rilevanza e fondatezza, sollevando ex-officio 1altra questione diversa

Tornando al concetto di rilevanza , esso è legato al concetto di incidentalità e concretezza del giudizio.

Cioè la qualcosa ha un senso solo se la decisione della corte incide sul processo principale; mentre quindi il processo incidentale deve incidere su quello principale ( necessità della rilevanza ) , i vizi di quest’ultimo non influiscono sul primo.

Difetto assoluto di rilevanza → si ha quando manca del tutto l’incidentalità o quando la qualcosa non è + attuale ( la norma è stata applicata al processo a quo)

Difetto relativo → quando la decisione della corte non è in grado di incidere sul giudizio principale.

Non sono ammesse qualcosa non attuali, slegate da concrete esigenze applicative, quindi qualcosa teoriche,ipotetiche,scientifiche.

Altra importante distinzione che si deve fare è tra rilevanza ed interesse sostanziale della parte ( cioè vantaggio ) che non vanno confusi. L’interesse di parte infatti non ha alcun rilievo ai fini del processo costituzionale in cui l’unico interesse da tutelare è quello generale di eliminare norme contrarie alla costituzione. Né si può supporre che l’interesse delle parti nel processo principale possa coincidere con l’interesse del processo costituzionale, perché altrimenti non ci sarebbe ragione parlare di 2 processi ( principale e costituzionale) , verrebbe meno il carattere dell’incidentalità, si parlerebbe di ricorso diretto o azione popolare e di giudizio preventivo, cose che il diritto positivo italiano non prevede.

Ci sono 2 modi di definire la rilevanza:

1. Rilevanza come influenza (della decisione sul giudizio a quo)

Il giudice potrà emettere l’ordinanza di rinvio solo qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della qualcosa. Questa tesi dell’influenza appare però troppo rigida, molte questioni non potrebbero essere considerate rilevanti e conseguentemente molte leggi sarebbero sottratte al sindacato di costituzionalità e pur incostituzionali sarebbero applicabili al giudizio a quo.

Ci sono vari casi di mancata influenza , ad es

Le norme penali di favore →  se la qualcosa verte su norme che, abrogando o modificando preesistenti norme penali, dispongono un trattamento + favorevole al reo, anche se fossero riconosciute incostituzionali comunque non potrebbero applicarsi quelle abrogate in virtù della irretroattività della legge penale, quindi non ci sarebbe influenza sul processo principale… etc.

o le norme esecutive del concordato che sono identiche a quelle contenute nel concordato stesso, quindi anche se dichiarate incostituzionali, qualora la qualcosa riguardasse loro e non le norme concordatarie, permarrebbero e verrebbero comunque applicate le seconde.

2. Rilevanza come applicabilità (della norma dubbia al processo principale)

Abbiamo detto che quando Le legge sebbene riconosciuta incostituzionale, deve essere applicata dal giudice la qualcosa non è rilevante perché la pronunzia costituzionale non incide sul processo principale (influenza) ma proprio questa rigida definizione di rilevanza rende paradossale l’altra tesi della rilevanza come applicabilità. Infatti secondo questo orientamento proprio queste qualcosa , che sono considerate irrilevanti perché il giudizio di incostituzionalità non preclude la loro applicazione, dovrebbero invece essere considerate rilevanti perché le connesse leggi costituzionalmente dubbie andrebbero sicuramente applicate nel processo. Così si prendono in esame 2 aspetti, la rilevanza in senso stretto che coincide con l’influenza e l’applicabilità della legge, condizione dell’ordinanza di rinvio necessaria ma non sufficiente : non basta infatti che una legge sia applicabile perché la qualcosa sia rilevante perché ciò significa solo che non vi è un difetto assoluto di rilevanza , non escludendo l’esistenza di un difetto relativo che si potrà dimostrare solo con gli effetti provocati dall’incidenza della legge al processo principale.

Anche se la rilevanza dovrebbe essere valutata dal giudice a quo, vi sono casi in cui la corte dichiara l’ inammissibilità delle qualcosa per “fatti sopravvenuti”. Ciò  vuol dire che l’irrilevanza che non sussisteva  al momento dell’ordinanza di rinvio interviene solo successivamente tanto che la corte è costretta a restituire gli atti al giudice a quo.

Da qui sorgono i problema relativi ai tempi di valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo, che abbiamo detto deve effettuare un accertamento puntuale e tempestivo, cioè il giudice deve accertare se , in quel preciso momento, la pronuncia della corte è in grado di incidere sul processo principale.

Secondo alcuni il giudice dovrebbe accertare in modo approfondito col rischio di dare vita a qualcosa tardive; secondo altri dovrebbe fare un accertamento sommario, col rischio di dare vita a qualcosa premature.

In conclusione , il giudice a quo, per una efficace valutazione della rilevanza deve:

1) appurare che sia “probabile” che la legge costituzionalmente dubbia venga applicata al processo ( assenza del difetto assoluto)

2) deve accertare che l’eventuale pronunzia della corte sia in grado di incidere sul processo principale ( assenza del difetto relativo)

Solo dopo potrà ritenere la qualcosa rilevante.

La corte , a sua volta, deve pronunziarsi dichiarando:

1) l’inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza nel caso in cui la norma dubbia non risulti neanche applicabile

2)l’inammissibilità per difetto relativo nel caso di ininfluenza della decisione costituzionale sul giudizio a quo.

 

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