I regolamenti in questione, adottati per disciplinare l’organizzazione interna e le modalità di esercizio delle funzioni conferite, sarebbero espressione di autonomia costituzionale, quella particolare autonomia della quale nel nostro ordinamento sono dotati per ragioni funzionali gli organi supremi.
Mentre gli articoli 64 e 72 prevedono una riserva di competenza a favore dei regolamenti delle Camere, per gli altri organi costituzionali non vi sono espresse previsioni di analogo contenuto. Quindi non si possono mettere sullo stesso livello i regolamenti delle camere con quelli degli altri organi.
 I regolamenti della corte costituzionale non trovano il loro fondamento espresso in costituzione nella legge n.87 del 1953 sulla costituzione e sul funzionamento della corte, prevede che essa possa disciplinare “l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti pibblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica,” norme integrative possono essere stabilite dalla corte “nel suo regolamento.”
 Sulla base di tali disposizioni la corte ha approvato il proprio regolamento generale del 1966 ,oltre ad altri atti normativi che disciplinano i giudizi che si svolgono presso di essa, ed ad altre regolamenti amministrativi riguardanti l’organizzazione degli uffici, dei servizi, e lo stato giuridico ed economico del personale della corte.
 I problemi che si pongono sono soprattutto quello del fondamento della potestà regolamentare della corte e quello della posizione di tali atti normativi nel sistema delle fonti.
 Diverse tesi:
- quella classica della legge costituzionale n.1 del 1953 e della legge n. 87Â 1953, che riconoscono una sfera di competenza riservata rispetto alla materia relativa alle funzioni della corte.
 La legge ordinaria n.87, dovrebbe dunque avere però valore costituzionale, in quanto emanata per dare attuazione alle norme previste dalla costituzione. E ma se ciò fosse possibile, si troverebbe nel sistema delle fonti del diritto, in un rapporto di separazione rispetto alle altre leggi ordinarie, perchĂ© le altre leggi ordinarie, non potrebbero validamente disporre nella materia delle funzioni della corte, materia quest’ultima riservata dalla legge dalla particolare legge n.87.
 Tuttavia la qualificazione della legge n. 87 come legge avente un valore del tutto pari a quello di qualsiasi altra legge ordinaria è dimostrata dal fatto che diverse disposizioni di tale legge sono state modificate con legge ordinaria e la corte costituzionale ha avuto modo di affermare che la legge n.87 non ha carattere rinforzato rispetto ad altre leggi, tali da escludere il controllo di costituzionalità . Le norme regolamentari della corte possono, contenere una disciplina certamente non soltanto istitutiva o attuativa di disposizioni di legge, ma anche interpretativa ed integrativa: non possono invece disporre in maniera contraria a queste ultime