Referendum Parziali

Va’ a questo proposito precisato che la corte costituzionale ha dichiarato ammissibili in materia elettorale soltanto referendum cosiddetti parziali, ossia quei referendum che non abbiano come risultato in caso di esito positivo, quello di produrre un mero vuoto, ma provocano una disciplina di risulta in grado di consentire il funzionamento degli organi elettivi senza bloccarne l’eleggibilità.

 Referendum manipolativi

In tal modo ha dichiarato ammissibili molti referendum di natura manipolativi a. Con tale espressione ci si riferisce oramai comunemente a quel referendum avente ad oggetto non compiute disposizioni espressive di significati normativi, ma frammenti di testo di per sé privi di significato, la cui eliminazione è capace di modificare e stravolgere la grazia del testo normativo non colpito da abrogazione.

 La giurisprudenza della corte costituzionale sui referendum manipolativi.

La corte con la sentenza n.36 del 1997 haaffrontato direttamente il problema dei quesiti manipolativi, aggiungendo un nuovo limite all’ammissibilità del referendum, quello della mera dell’ablatività del quesito referendario. In questo senso la corte distingue un intervento manipolativo costituzionalmente vincolato, da quello fraudolento.

 Pertanto, il referendum manipolativo è ammissibile se la nuova normativa da esso prodotta si ricava di per sé dall’ordinamento giuridico; se invece tale effetto dipende essenzialmente da tecniche di taglio, utilizzate dai promotori, il referendum è inammissibile. È stato utilizzato nuovamente la corte nella sentenza tale requisito in materia di leggi elettorali.

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