Occorre peraltro tener conto di una quarta fase, orientata, sia sul piano della legislazione nazionale che su quello della giurisprudenza costituzionale, a rilanciare una dimensione amministrativa e costituzionale dello Stato regionale. Detta tendenza emerge da numerosi atti legislativi:

  • la l. n. 400 del 1988, il cui art. 12 istituzionalizza la conferenza Stato-Regioni;
  • la l. n. 86 del 1989, ossia la <<legge La Pergola>> sul recepimento degli atti comunitari;
  • la l. n. 142 del 1990, ossia la legge quadro per la disciplina delle autonomie territoriali infraregionali, il cui art. 3 individua nella Regione il perno coordinante dell’interna programmazione territoriale.

 

Tale impostazione fu il risultato del prevalere, in sede di approvazione, non tanto delle tendenze centralizzanti statali, che volevano che la questione delle autonomie infraregionali fosse staccata dalle Regioni, quanto del c.d. progetto Pavia, che individuava nelle Regioni il centro motore del sistema delle autonomie territoriali, sia per le deleghe che per i controlli. Tale tendenza è stata confermata dalla sent. n. 343 del 1991, che ha valorizzato un ruolo costituzionale, più che meramente amministrativo, delle Regioni.

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