Tale problema fa riferimento a una possibile invalidazione o abrogazione, producendo inoltre effetti anche sulla possibilità che le norme consuetudinarie se fossero valutate alla stregua di consuetudini, non possano essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
La creazione indiretta di norme giuridiche attraverso l’articolo 10 da norme consuetudinarie internazionali, non implica necessariamente che le norme giuridiche interne debbono avere carattere della consuetudinarietà. Le norme interne create sulla base dell’articolo 10, non sono norme consuetudinarie e ciò deriva dal fatto che la loro nascita è istantanea, diversamente da quanto avviene per la nascita delle norme consuetudinarie, nascita che è per definizione graduale nel tempo, in base ad una ripetizione uniforme costante di un determinato comportamento. Le norme create sulla base del meccanismo automatico di cui all’articolo 10, sono pertanto delle norme non scritte, aventi un contenuto sostanzialmente corrispondente al contenuto delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Quanto al grado da assegnare non ha avuto seguito la tesi della super-costituzionalità, se non altro perché una norma non può mai avere un gerarchico superiore a quello della norma dalla quale essa stessa deriva.
Riguardo il grado di norma costituzionale due sentenze della corte costituzionale attribuiscono grado costituzionale a tali norme. A favore di questa tesi vi è un argomento di teoria generale: nel caso di rinvio tra norme, la norma verso la quale è compiuto il rinvio dovrebbe assumere lo stesso grado gerarchico della norma rinviante.
Tale argomento si scontra però con il principio della rigidità della costituzione fissata dall’articolo 138, secondo il quale ogni modifica o deroga a disposizioni formalmente costituzionali, deve avvenire secondo un procedimento aggravato, previsto dall’articolo 138. Se l’esercizio del potere di revisione costituzionale costituisce una delle espressioni del principio di sovranità, una deroga ad esso deve essere considerata come una limitazione della stessa sovranità e ciò può legittimamente avvenire soltanto in presenza di una norma costituzionale che tale possibilità prevede espressamente. In conclusione sembra preferibile la qualificazione delle norme create sulla base dell’articolo 10, come norme interposte→cioè non intaccano la valenza delle norme costituzionali, garantito dal principio di rigidità costituzionale, ma allo stesso tempo sancisce la prevalenza delle norme suddette su tutte le norme contenute in leggi o atti aventi forza di legge.