Sul procedimento elettorale occorre chiarire che l’esercizio del diritto di voto viene assicurato mediante la tenuta delle liste elettorali da parte dei Comuni, i quali provvedono a rilasciare all’elettore un documento permanente, la tessera elettorale.

Tale procedimento elettorale avviene secondo queste fasi:

  • convocazione dei comizi elettorali .
  • formazione delle candidature.
  • periodo della campagna elettorale con cui i cittadini, prima del voto, vengono informati attraverso la pubblicità che i vari gruppi politici (o i singoli canditati) fanno a se stessi tramite tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Con il tempo si è sentita la necessità di garantire la parità (par condicio) di condizioni di partenza per tutti i soggetti politici che concorrono alla campagna elettorale, che deve, in ogni caso, svolgersi correttamente. Tale parità è stata garantita dalla fissazione di limiti alle spese elettorali, a cui concorre anche lo Stato, e dalla prescrizione delle forme di pubblicità ammesse (legge n. 515 del 1993). La disciplina della par condicio è stata definitivamente regolata con la legge n. 28 del 2000, che fa riferimento non solo all’uso dei mezzi di informazione, ma anche alla comunicazione politica radiotelevisiva, e sottoposta al controllo della Commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi , per quanto concerne l’emittenza pubblica, e dell’ Autorità per le garanzie , per quanto concerne quella privata.

  • la formazione dei seggi elettorali.
  • la votazione vera e propria che si svolge presso i seggi elettorali, composti dal presidente e dagli scrutatori. Agli elettori che presentano la tessera elettorale viene consegnata la scheda che, effettuato il voto, deve essere restituita al presidente del seggio che la inserisce nell’apposita urna.
  • lo scrutinio dei voti, alla chiusura dei seggi, che avviene secondo meccanismi matematici diversi in base al sistema elettorale vigente.
  • la proclamazione dei risultati.

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